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Problemi medico-legali della filiazione


La normativa relativa al disconoscimento della paternità o della maternità è regolata dalla l. 151/75: l’attuale diritto di famiglia ha equiparato in pratica i figli illegittimi, più correttamente indicati come naturali, a quelli legittimi.
La filiazione legittima trova fondamento in tre condizioni: nella maternità della moglie, nella paternità del marito e nel concepimento del figlio durante il matrimonio.
La maternità della moglie è di regola facilmente accertabile attraverso l’atto di nascita che documenta il parto della donna e l’identità del figlio da lei nato.
La paternità del marito, invece, è presunta e non dimostrata: la legge infatti individua nel marito il padre del figlio nato durante il matrimonio, fino a prova contraria.
Nell’ambito della filiazione legittima sono previste alcune particolari situazioni:
a. reclamo di legittimità, cioè la richiesta che un soggetto venga riconosciuto attraverso una sentenza come figlio legittimo delle persone da lui indicate come genitori; la prova contraria può essere data con mezzi atti a dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che pretende avere per madre o, se la maternità è provata, accertando che non è figlio del marito della donna;
b. contestazione della maternità, può essere proposta in caso di supposizione di parto o di sostituzione di neonato;
c. disconoscimento di paternità, la richiesta può essere presentata sia dal padre, sia dalla madre, sia dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età, è ammessa nei confronti del figlio nato prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio ma anche nei confronti del figlio concepito in costanza di matrimonio se si sia verificato uno dei seguenti casi: se i coniugi non avevano coabitato tra il 300o e il 180º giorno prima della nascita, se il marito era affetto da impotenza in tale periodo, se la moglie ha commesso adulterio in tal periodo.
L’azione di disconoscimento deve essere proposta in tempi definiti: per la madre entro 6 mesi dalla nascita, per il padre entro 1 anno dal momento in cui è venuto a conoscenza dei fatti, per il figlio entro 1 anno dal momento in cui è divenuto maggiorenne o è venuto a conoscenza dei fatti.
Nel caso di filiazione naturale vi sono due modalità di riconoscimento: il riconoscimento volontario e la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità.
Il riconoscimento volontario viene fatto mediante dichiarazione di nascita o successivamente con apposita dichiarazione all’ufficiale di stato civile, o anche per testamento.
La dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità può essere richiesta dal figlio o dal genitore che esercita la potestà o dal tutore; è imprescrittibile e può essere promossa o continuata anche dai discendenti dell’interessato.
Il riconoscimento non è ammesso se i genitori non hanno compiuto i 16 anni, quando sia in contrasto con lo stato di legittimità del figlio e quando si tratti di figli incestuosi.
Quando l’azione non può essere proposta, il figlio naturale può comunque agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione.
La l. 151/75 ha conferito un indiscutibile valore probatorio alle prove biologiche.
In definitiva vi sono due diverse situazioni nelle quali la legge accetta il valore probatorio delle ricerche sulle caratteristiche genetiche al fine di chiarire l’esistenza o meno di un rapporto di genitura: la prima è quella relativa a un’azione di disconoscimento, la seconda si riferisce alla possibile dimostrazione del legame di filiazione tra due persone.
In caso di rifiuto di sottoporsi all’esame il giudice può desumere elementi di prova.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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