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Responsabilità dell’équipe medico-chirurgica


    Talora è obiettivamente assai difficile distinguere quanto è causalmente derivato dalla prestazione dell’uno e quanto dalla prestazione dell’altro dei professionisti in discussione.
Valgono generalmente tre principi fondamentali:
1. il principio della divisione degli obblighi: ognuno deve ottemperare agli obblighi propri della disciplina e dei doveri di competenza;
2. il principio della responsabilità personale: ognuno risponde della propria diretta inosservanza delle regole;
3. il principio dell’affidamento: per cui ogni componente dell’équipe deve poter confidare sulla correttezza della condotta degli altri colleghi; ma questo principio non è più valido se il componente ha constatato direttamente l’errore dell’altro e poteva evitarlo; oppure se si tratta del capo dell’équipe, che ha il dovere di vigilare sulla condotta degli altri componenti.
    In sede penale vale il principio della responsabilità personale soggettiva (in ogni caso viene ricercata e distinta la responsabilità dell’uno e dell’altro dei sanitari intervenuti); in sede civile, tenuto conto della difficoltà per il danneggiato di provare il quantum di colpa di ciascuno dei componenti dell’équipe, la domanda di risarcimento per danno da responsabilità contrattuale è generalmente avanzata dal danneggiato nei confronti della ASL o della Azienda ospedaliera.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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