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Responsabilità etica del medico e facoltà di curare

Responsabilità etica del medico e facoltà di curare


Quando si parla di doveri morali non si deve dimenticare che prima di ogni altra norma o divieto, ciascuno deve rispondere anzitutto alla propria personale coscienza e al proprio senso di responsabilità.
Responsabilità significa infatti capacità di rendere conto di quello che si è compiuto, rispondere delle azioni commesse o di quelle omesse prima di tutto davanti alla stessa interiore coscienza.
È per queste ragioni che il medico deve è essere persona veramente matura, emotivamente equilibrata, capace di sostenere il confronto, libera nella sua facoltà di autodeterminarsi, in grado cioè di scegliere consapevolmente e liberamente una certa condotta, di saperne prevedere gli effetti, di assumersene le responsabilità conseguenti davanti agli uomini e prima di tutto, lo si ripete, davanti alla propria coscienza.

Facoltà di curare


    Da ciò che si è detto, deve essere chiaro che il medico non ha nessun “diritto” di curare; esistesse mai il dovere di assistere e di curare nei limiti del consenso valido, espresso dalla persona assistita.
La liceità di ogni prestazione sanitaria sta sia nel beneficio che si arreca all’altro col proprio intervento ma soprattutto il più assoluto rispetto della volontà e del libero consenso dell’altro (il medico non può arrogarci il diritto di sindacare o giudicare le scelte della persona assistita).
Il trattamenti sanitari, tutti i trattamenti sanitari, sono volontari e richiedono pertanto la libera partecipazione di colui che richiede.
    Si fa eccezione per:
a. i trattamenti sanitari obbligatori (nel caso dei pazienti psichiatrici), che sono posti in essere solo al ricorrere di determinate condizioni;
b. i trattamenti sanitari resi obbligatori da disposizioni di legge, come quelli per la cura delle malattie veneree in fase contagiosa, il trattamenti relativi alle malattie infettive e diffusive, ivi compreso l’isolamento e la contumacia dei pazienti infettivi, oppure le vaccinazioni obbligatorie;
c. gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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