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Rilascio della ricetta medica in giurisprudenza


La prescrizione di specialità farmaceutiche deve essere completata dalla posologia e modalità di somministrazione del farmaco.
La ricetta va redatta nel modo dovuto su carta intestata o su apposito ricettario, sottoscritta e datata dal medico.
A seconda del tipo di farmaci prescritti le ricette possono essere così distinte:
a. ricetta non ripetibile: utilizzabile una sola volta, con validità di 30 giorni e ritirata dal farmacista all’utilizzo (si tratta di medicinali che devono essere prescritti con ricetta da rinnovare volta per volta);
b. ricetta ripetibile: è valida 3 mesi dalla data di compilazione e consente l’acquisto del farmaco indicato per non più di 5 volte (l’indicazione di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta);
c. ricetta limitata: riguarda i farmaci che possono essere ceduti solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (vi sono infatti medicinali che sono utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile e quindi non sono disponibili in farmacia per il pubblico);
d. ricetta di emergenza: il medico curante pur rilasciare la cosiddetta ricetta di emergenza per gli assistiti affetti da malattie croniche, nella previsione di un loro eventuale bisogno di farmaci la cui assunzione non potrebbe essere rimandata per più di 24 ore (in questo modo il malato, al verificarsi della situazione di bisogno, può ottenere il farmaco anche di notte, durante il fine settimana o ad esempio nei giorni festivi quando il proprio medico non è più reperibile); la ricetta di emergenza viene compilata dallo stesso medico di base e ha una validità di 6 mesi, può essere usata una sola volta e quando la si presenta al farmacista questi ha il dovere di ritirarla;
e. ricetta approvata: si tratta di medicinali soggetti a norme speciali la cui prescrizione va compilata su ricettario particolare che il medico ritira presso il suo Ordine professionale (sono ricettario che vengono utilizzati per prescrivere farmaci che contengono sostanze stupefacenti); ciascuna prescrizione deve essere limitata a due preparazioni o a un dosaggio per la cura di durata non superiore ai 30 giorni.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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