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Rivelazione di segreto professionale - art. 662 C.P.


Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della professione o arte, di un segreto, lo rivela, SENZA GIUSTA CAUSA, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare un danno, con la reclusione fino ad 1 anno o con la multa da 30,98 a 516,45 euro.
Rientrano nel segreto professionale le notizie inerenti alla salute, ma anche quelle che abbracciano la sfera personale; la rivelazione di un segreto d’ufficio (da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio) è più grave di quella professionale.
Le GIUSTE CAUSE di rivelazione del segreto professionale sono:
- cause imperative (imposte da norme giuridiche, es. referti, certificati obbligatori, perizie)
- cause permissive (consenso dell’avente diritto, costringimento fisico, causo fortuito o forza maggiore, es. urgenza)
- cause sociali (interesse alla collettività superiore a quello del singolo, es. sieropositiva prostituta che ha rapporti senza protezione; nel caso del coniuge di un sieropositivo il medico non può dirlo, non si intende collettività!)
Secondo l’art. 326 del C.P., il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che rivela notizie d’ufficio che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; se lo rivela per proc urare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale è punito con la reclusione da 2 a 5 anni.
Secondo il codice deontologico, il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato: la morte del paziente o la cancellazione dall’albo non esime moralmente il medico dall’obbligo del segreto. La trasmissione del segreto è lecita in caso di equipe medica (catena di custodia del segreto); anche lo studente, sebbene non ancora abilitato alla professione, è tenuto al segreto professionale. Idem per coloro che amministrano le cartelle cliniche.
Per quanto riguarda i dati personali, questi possono essere trattati solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. Qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, incapacità di agire o di intendere o di volere (es. chiamata al 118) i dati personali possono essere oggetto di trattamento, previa autorizzazione del Garante. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute anche senza l’autorizzazione del Garante, limitatamente alle operazioni indispensabili per la finalità di tutelare l’incolumità fisica e della salute dell’interessato.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Lucrezia Modesto
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