Skip to content

Processo di valutazione del magazzino

Il processo di valutazione del magazzino si articola in due fasi distinte:
RILEVAZIONE DELLE QUANTITÀ IN GIACENZA : conta fisica dei beni in magazzino
PRINCIPI DI VALUTAZIONE (VALORIZZAZIONE) DELLE QUANTITÀ IN GIACENZA : attribuzione di un valore alle  quantità in giacenza. La valorizzazione riguarda:
- PRINCIPIO GENERALE DI VALUTAZIONE
- METODI DI CALCOLO
PRINCIPIO GENERALE DI VALUTAZIONE
Secondo l’art. 2426 n.9 il magazzino deve essere valutato al minore tra il COSTO DI ACQUISTO O PRODUZIONE ovvero al VALORE DI REALIZZO DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO DEL MERCATo. Questo richiama il principio della prudenza.
Il PC n.13 afferma più o meno la stessa cosa: questo prevede un’iscrizione prudenziale al minore tra il COSTO STORICO (complesso dei cosi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino nel loro attuale sito e condizione, richiama un concetto di utilità originaria) e VALORE DI MERCATO.
Con questo si intende misurare l’utilità o funzionalità attuale di un valore originario di magazzino. Sebbene il costo sia la base di partenza per la valutazione del magazzino, quando l’utilità originaria si è ridotta in modo non recuperabile (ovvero si sono verificate delle perdite), occorre modificare tale valore.

SVALUTAZIONI E RIVALUTAZIONI
Se l’utilità originaria si riduce, il valore delle rimanenze di magazzino ha un valore attuale di mercato inferiore al costo storico. Ad esempio in casi di obsolescenza.
In questi casi, visto che si è verificata una perdita di valore, per prudenza, occorre effettuare un’operazione di svalutazione.
Per chiarezza si suggerisce una svalutazione indiretta mediante la costituzione di apposito Fondo svalutazione. A CE la svalutazione è da classificare nella medesima voce di bilancio in cui trovano classificazione i beni oggetto di svalutazione.
SVALUTAZIONE MAGAZZINO (CE)        a        MAGAZZINO
                        o a        FONDO SVALUT. MAGAZZINO
Se nell’anno successivo vengono meno le cause di svalutazione occorre effettuare un’operazione di rivalutazione da ripristino. Si chiama così perché viene ripristinato il valore originario.
Il codice civile precisa che la rivalutazione da ripristino non può mai eccedere il costo storico originale.
Quindi per effettuare quest’operazione si storna il fondo svalutazione e a CE si iscrive un componente positivo (rivalutazione) da classificare nella medesima voce di bilancio in cui trovano classificazione i beni oggetto di rivalutazione.

MODALITÀ DI CONFRONTO
Il PC n.13, con riferimento all’applicazione concreta di queste condizioni, prevede un criterio applicativo che definisce le modalità di confronto tra costo e valore di mercato.
Il confronto va effettuato alla chiusura dell’esercizio e deve essere effettuato voce per voce evitando i compensi di partite, in applicazione del principio della chiarezza.
Può però capitare in circostanze più o meno eccezionali che intervengano fenomeni importanti tra la data del 31.12 e la data di preparazione del bilancio. In applicazione del principio di prudenza, occorre tenere conto di questi accadimenti.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.