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Requisiti societari per il riporto delle perdite

Era abbastanza comune che le società produttrici di redito andavano alla ricerca di società vuote, con delle doti rappresentate da perdite fiscali pregresse, che andavano a fondersi con altre società sane che avevano degli utili futuri che in prospettiva davano una certa redditività. Le società con perdite pregresse neutralizzavano così il reddito imponibile futuro.
Il legislatore è intervenuto imponendo tutta una serie di requisiti per poter consentire alla società risultante dalla fusione di riportare a nuovo le perdite pregresse delle società partecipanti alla fusione. I requisiti sono di natura:
- PATRIMONIALE : le perdite sono utilizzabili nei limiti del patrimonio netto della società partecipante alla fusione, senza tenere conto dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti al bilancio di riferimento per l’operazione di fusione stessa;
- TEST DI VITALITÀ : presuppone un certo livello minimo di ricavi, con un certo livello minimo di costo del personale. Il limite è pari al 40% della media degli esercizi precedenti;
- la partecipazione non deve aver subito una svalutazione in esercizi precedenti.
Esistono quindi dei limiti nel riporto delle perdite da parte delle società che partecipano alla fusione, questi limiti sono stati introdotti per evitare che società inattive o che hanno avuto significative perdite possono andare ad annacquare il reddito futuro delle società che partecipano alla fusione. Se questi limiti sono soddisfatti le perdite possono essere utilizzate dalla società risultante dalla fusione.
Queste norme si applicano anche al riporto degli interessi che non vengono utilizzati dalla società come conseguenza del fatto che gli interessi passivi sono indeducibili purché eccedano il 30% del ROL. Questi interessi non potevano essere dedotti nell’esercizio, ma c’era la possibilità di riportarli a nuovo. Il legislatore vuole evitare che gli interessi passivi non deducibili per effetto della fusione vengano utilizzati da un altro soggetto che ha capienza in termini di reddito. Anche in questo caso ci sono limiti quantitativi e di vitalità.

Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo III - CAPO III - ART.176
ART.176 – REGIMI FISCALI DEL SOGGETTO CONFERENTE E DEL SOGGETTO CONFERITARIO
Con il conferimento un soggetto apporta, in cambio di azioni, attività o passività (beni, azienda) ad un altro soggetto.
Se si decide ad esempio di separare l’attività di produzione dall’attività di commercializzazione e mettere l’attività di produzione in una società separata, si prende l’attività di produzione, si conferisce, e in cambio si ricevono delle partecipazioni. Si ricevono azioni pari al valore degli impianti. Se si trasferiscono impianti e debiti, si riceveranno partecipazioni pari al valore degli impianti meno il valore dei debiti.
Quando si vuole fare un apporto, si va da un perito, si fa stimare il valore del bene e poi si fa l’apporto. Se ad esempio gli impianti hanno un valore di mercato superiore a quello normale, le partecipazioni devono essere pari al valore di mercato dedotto dei debiti. Per effetto della rivalutazioni si evidenzia così un plusvalore che anche questo deve concorrere alla formazione dell’utile.
Questa operazione è neutra, in quanto i conferimenti di aziende non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Il corollario della neutralità prevede però la continuità di valore, che rileva fiscalmente il valore precedente.
Nella scissione il socio è coinvolto nell’operazione, la società vede ridotto il proprio patrimonio a beneficio della beneficiaria e in cambio riceverà azioni, mentre nel conferimento il socio è spettatore dell’operazione,perché il conferimento lo effettua la società, ma gli effetti sono gli stessi.
Tutte le volte che si parla di disallineamenti tra valori civilistici e fiscali bisogna ricordarsi le imposte differite. Bisogna pagare in futuro maggiori imposte, perché la quota di ammortamento fiscalmente riconosciuta è inferiore alla quota di ammortamento civilisticamente effettuata.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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