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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO II – ART. 43

Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 - CAPO II – ART. 43

CAPO II – REDDITI FONDIARI - ART. 43 – IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 6590, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9591 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.
IMMOBILI STRUMENTALI : sono quelli utilizzati da persone fisiche.
IMMOBILI MERCE : sono quelli al cui scopo è destinata l’attività imprenditoriale svolta nell’ambito di un’impresa commerciale e sono destinati a produrre ricavi. Questi immobili non producono reddito fondiari, ma se rientrano nell’attività imprenditoriale questi tipi di immobili generano un reddito che rientrano nel reddito d’impresa.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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