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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO I - ART.77

ART.77– ALIQUOTA DELL’IMPOSTA
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento.
Il 27,5% è un’aliquota proporzionale al reddito. Questo perché le imposte pagate dalla società sono un’anticipazione sul gettito che poi deve gravare sulla persona fisica, quindi non è necessario fare una progressività. Bisogna poi evitare un fenomeno di doppia imposizione.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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