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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo III - CAPO I - Sezione I - art. 166

ART.166 – TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DELLA RESIDENZA
Non è disciplinato dalla normativa il trasferimento di un soggetto persona fisica che non esercita attività imprenditoriale. Il contribuente sarà tassato secondo le normative del paese dove prenderà la residenza.
Se un contribuente possiede tante partecipazioni e decide di trasferire la propria residenza in un paese black list, si considera residente nel territorio dello stato. Se dovesse vendere la partecipazione, allora a quel punto sarà tassato.
Alcune giurisdizioni come la Francia, prevedono che le imposte verranno pagate successivamente qualora venderà le partecipazioni.
Il soggetto italiano non deve pagare nulla né al momento in cui si trasferisce, né nel momento in cui vende le partecipazioni.
Questa norma risponde ai requisiti di libertà di movimento delle persone fisiche.
Viceversa l’art.166 disciplina il trasferimento di residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali. L’art. 166 dice che se un’impresa commerciale trasferisce all’estero la propria residenza, sono dovute le imposte, ma solo sui beni che vengono trasferiti all’estero. Questi beni che vengono effettivamente trasferiti all’estero devono essere valutati al valore normale e si considerano come realizzati. Spesso le società svolgono un’attività di impresa commerciale che potrebbe essere radicata sul territorio dello Stato, e questo fa si che quest’attività non può essere presa e portata all’estero, perché l’attività rimane sul territorio dello Stato, e se rimane vi è il trasferimento all’estero dell’ente giuridico, ma sul territorio dello Stato rimane una stabile organizzazione. Se rimane la stabile organizzazione e i beni rimangono all’interno della stabile organizzazione, in tal caso non vi è tassazione.
Esempio: mobili scio della Brianza in forma di srl. La srl decide di trasferire la sede all’estero. All’interno della srl ci sarà uno stabilimento, delle persone, degli impianti, dei crediti, un fondo TFR, in poche parole un complesso aziendale. Nel momento in cui trasferisco la sede l’attività imprenditoriale rimane in Brianza. Questa operazione è fiscalmente neutra, perché tutti i beni che erano all’interno della stabile organizzazione sono rimasti sul territorio dello stato. Quindi l’erario italiano non ha perso gettito, perché l’attività produttiva è rimasta sul territorio dello stato.
Esempio: una holding srl che possiede 10 partecipazioni: 2 in Italia, 2 in Spagna e 6 in Inghilterra. Se la srl decide di trasferire la sede legale in Lussemburgo. Qui si pone il problema! Il fatto che la società detenga delle partecipazioni in Italia non fa scattare il presupposto della stabile organizzazione. Il trasferimento della sede sconta delle imposte che saranno determinate sulla differenza tra il costo storico e il valore normale dei beni che sono trasferiti all’estero.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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