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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917- titolo 1 capo 1 art.3

BASE IMPONIBILE
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi  posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri  deducibili indicati nell'articolo 10.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta  sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c) [i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto] ;
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge ;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 .
Per i soggetti residenti il reddito complessivo è formato dalla somma dei redditi prodotti nelle varie categorie di reddito, su questo si applica l’imposta. Il soggetto residente in Italia che produce redditi all’estero li deve includere nella sua base imponibile.
Per i soggetti non residenti, i redditi devono essere prodotti nel territorio dello Stato. Nella sua base imponibile non deve includere i redditi prodotti all’estero.
In Italia non concorrono alla formazione della base imponibile i redditi esclusi, questi sono i redditi esenti, o che scontano le imposte tramite o ritenuta alla fonte o imposte sostitutiva, tale per cui questi redditi non vanno a formare la base imponibile. Esempi di questi sono:
- redditi derivanti da interessi attivi bancari;
- il capital gain, reddito derivante da attività speculativa;
- dividendi; interessi sui titoli di stato sono soggetti ad aliquota del 12,5%;
- investimenti in fondi, perché i fondi pagano le imposte sostitutive;
- interessi derivanti da prestiti obbligazionari emessi da società per azioni sono soggetti a ritenuta d’imposta se percepiti da persone fisiche;
- finanziamenti a soci fruttiferi.
Questo reddito non va indicato nella dichiarazione dei redditi perché è escluso dalla base imponibile e sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta a carattere proporzionale, quindi non scontano l’aliquota progressiva a scaglioni. Questi sono strumenti legittimi e quindi permettono una legittima pianificazione fiscale.
RITENUTA : prelevare da colui che genera reddito una somma per tassarla. Questa può essere:
- a titolo d’acconto
- a titolo d’imposta
Oltre al sistema italiano abbiamo altre due sistemi: il sistema americano si basa sul sistema della cittadinanza, inoltre qualsiasi tipo di reddito è soggetta ad imposta, a differenza dell’Italia. Mentre nel Nord Europa le persone sono tasse solo dove producono il reddito.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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