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ART. 174 – immutabilità del giudice istruttore


L’art. 174 stabilisce che il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio. Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile anche per il compimento di singoli atti.
Questa è una norma che mostra come il giudice istruttore sia quello designato e che resta tale per tutta la durata del processo. Ciò significa che il giudice istruttore designato dal Presidente del tribunale istruisce, conosce la causa, segue le prove e fa concludere il processo davanti a sé per rimettere la decisione ad un collegio incaricato del quale il giudice istruttore da parte e che funge da relatore.
ART. 175
Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.
In generale il giudice è munito di tutti i poteri possibili nell’ambito della sua funzione per svolgere un processo in cui una parte non leda slealmente l’altra parte.
Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
ART. 176 – FORMA DEI PROVVEDIMENTI
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore hanno la forma dell’ordinanza.
A questa norma vi è un eccezione. Di norma le decisioni del giudice istruttore hanno la forma dell’ordinanza ma quando un provvedimento è messo a verbale si tratterà di un provvedimento senza solennità di forma e in questo caso il provvedimento è dato nella forma idonea al raggiungimento dello scopo.
Inoltre l’art. 176 stabilisce che le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti o da quelle che dovevano comparire. Quelle pronunciate fuori dall’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro 3 giorni successivi. Così le ordinanze possono essere contestate a seconda che queste vengano pronunciate in udienza o meno (vengono inserite nel verbale o in un documento autonomo).
ART. 186 –  LA RISERVA DI PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i 5 giorni successivi.
Davanti alle richieste delle parti il provvedimento verrà dato in udienza e verrà inserito nel verbale. Tuttavia il giudice può anche riservarsi ovvero decidere di non dare immediatamente in udienza il provvedimento ma di darlo successivamente.
Da ciò ne deriva un problema per cui le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti o quelle che dovevano comparire nel senso che anche il contumace dovrebbe conoscere tali ordinanze. Di qui la regola generale per cui tutto ciò che è pronunciato in udienza si dà per conosciuto dalle parti. Il problema vero e proprio riguarda i provvedimenti emessi fuori dall’udienza in quanto devono essere comunicati entro 3 giorni successivi per cui vi è l’onere gravante sulla cancelleria di informare le parti (anche quelle contumaci).

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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