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Caratteri della tutela cautelare


Ci resta da dire della tutela cautelare.
Quella cautelare non si presenta co­me una forma di tutela autonoma, bensì essa serve a cautelare il diritto soggetti­vo rispetto ad un eventuale pregiudizio (periculum in mora) verificabile durante il tempo necessario allo svolgimento di altra attività giurisdizionale, precisamente lo svolgimento della tutela dichiarativa. Quindi la caratteristica essenzia­le di tale tipo di tutela è la strumentalità (e la connessa provvisorietà).
La tutela cautelare rappresenta una delle tante misure attraverso le quali l'ordinamento cerca di attuare quel principio di civiltà per cui il tempo necessario per celebrare un processo non deve andare a danno della parte che ha ragione. Se un soggetto è costretto ad agire in giudizio per la tutela di un proprio diritto e, quindi, è costretto ad impiegare del tempo (spesso molto tempo!) per vedersi riconosciuto e attribuito quel bene della vita che ha diritto di conseguire, egli deve essere messo nella condizione di ottenere un provvedimento, in ipotesi favorevole, che gli dia una tutela effettiva.
Chi propone la domanda in un processo dichiarativo (attore) ov­viamente non può sapere, al momento della sua proposizione, se otterrà una sentenza favorevole (di accoglimento della domanda) o sfavorevole (di rigetto della domanda), ma la legge deve approntare delle misure che consentano all'attore, per l'ipotesi in cui sia riconosciuta la sua ragione, di vedersela ricono­sciuta con la stessa utilità che si sarebbe avuta ove quella ragione gli fosse stata riconosciuta il giorno stesso in cui egli aveva proposto la domanda.
Per comprendere più concretamente questo strumento, e, quindi, anche il ti­po di bisogno di tutela del diritto soggettivo ad esso collegato, teniamo presente la distinzione tra provvedimenti cautelari di tipo conservativo e provvedimenti cautelari di tipo anticipatorio.
Invero, mentre strutturalmente la tutela cautelare si esplica attraverso un modulo unitario, il processo cautelare disciplinato dagli artt. 669-bis e 55. del c.p.c., la legge pre­vede, invece, diverse misure cautelari a seconda del diverso periculum in mora, ovvero del diverso rischio a cui bisogna, in ipotesi, far fronte durante il tempo necessario allo svolgimento di un processo dichiarativo

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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