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Definizione del principio della domanda, art. 2907 c.c.


Bisogna tenere presente che il principio della domanda, di cui abbiamo già evidenziato la centralità, non comporta che debba e possa agire in giudizio necessariamente colui che si afferma titolare del diritto soggettivo leso, bensì esso significa che si debbano tenere distinti il soggetto che agisce ed individua l'og­getto dell'attività giurisdizionale dal giudice che presiede a tale attività.
Questo principio, quindi, non implica anche, di per se', una necessaria correlazione tra la titolarità del diritto sostanziale e la titolarità del diritto di azione.
Tale correlazione, corollario non necessario del principio della domanda, è esplicitata, come elemento normale della tutela giurisdizionale, dall'art. 2907 c.c., che, però, è solo una norma di legge.
Ebbene dall'art. 24.l possiamo ricavare, invece, la ne­cessità della detta correlazione quando sono in gioco diritti disponibili sempli­cemente dall'utilizzazione del verbo "possono".
Invero, se tutti "possono agire", ciò significa che tutti, non dovendo agire, possono anche non agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, per cui, si ripete, il legislatore ordinario non po­trebbe espropriare dell'azione i titolari dei diritti, almeno quando questi sono disponibili.
Del resto questi rilievi sono coerenti con la natura del diritto sogget­tivo, che è una situazione di libertà e non di necessità, uno schema che il legisla­tore utilizza per attribuire ad un soggetto un bene della vita, attribuzione che il soggetto interessato può anche ignorare.
Insomma, se Tizio è titolare di un dirit­to, egli può godere e disporre del bene con quello garantito, ma può anche sce­gliere di non goderne e disporne.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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