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Definizione di controversie non arbitrali


Si ritengono non arbitrabili:
a. le controversie per le quali, di fronte al giudice statale, la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero («non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero»);
b.  le controversie in tema di diritti della personalità;
c.  le controversie in ordine all'esistenza di crediti alimentari (invece sembra che siano arbitrabili le liti relative alla quantificazione dei crediti ali­mentari).
Quello ora individuato rappresenta l'unico limite di carattere generale della giustizia privata, restando per il resto solo la possibilità che la legge espressa­mente preveda qualche altro limite di carattere particolare (art. 806.1 c.p.c.).
Ogni tentativo di tracciare ulteriori limiti di carattere generale è destinato all'insuccesso.
In particolare, non ha alcuna importanza il rilievo che la controversia in gioco sarebbe stata attribuita, in ipotesi, al giudice statale ordinario in virtù di un criterio di competenza per materia o addirittura ad un giudice statale speciale.
Soprattutto quest'ultimo, ipotetico, impedimento è stato ben elimi­nato, onde fugare ogni dubbio, dall'art. 6.2, n. 205/2000 ("Disposizioni in materia di giustizia amministrativa"), ai sensi del quale «Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdi­zione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto».


Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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