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Definizione di patto compromissorio

Definizione di patto compromissorio


Il    fenomeno arbitrale si fonda sul c.d. patto compromissorio o convenzione d'arbitrato, col quale le parti, in riferimento ad una o più controversie (che possono essere già insorte, ed allora si avrà un compromesso (art. 807 c.p.c.), op­pure eventuali e future in relazione ad un certo rapporto contrattuale o non contrattuale, ed allora si avrà la clausola compromissoria (artt. 808 e 808-bis c.p.c.)), scel­gono la via arbitrale, escludendo la giurisdizione statale.
Il    patto compromissorio strutturalmente è un Contratto, che non rientra tra gli atti del processo arbitrale, ma sta a monte di questo, e ad esso si applicano le norme generali che il codice civile detta in materia di contratti.
Tuttavia, il patto compromissorio ha effetti peculiari, diversi dai normali contratti, perché con es­so non si incide sui rapporti sostanziali, bensi si producono effetti processuali.
Tali effetti processuali sono rivolti, per un verso (in negativo), ad impedire lo svolgimento dell'attività giurisdizionale dello Stato e, per altro verso (in positi­vo), a fondare quella che sarà l'efficacia vincolante della decisione arbitrale.
L'effetto negativo del patto compromissorio emerge concretamente nell'ipo­tesi in cui una delle parti, nonostante la scelta della via arbitrale, propone la domanda, non di fronte agli arbitri (è tipico dell’arbitrato la mancanza di precostituzione del giudice, per cui è nella stessa ­proposizione della domanda che, normalmente, l'interessato dà avvio anche al processo di formazione del collegio arbitrale (art. 2943.4c.c.). Da ciò scaturirà, con l'accettazione degli arbitri nominati, il perfezionamento di un altro contratto, diverso e distinto dal patto compromissorio, il mandato, che lega le parti e gli arbitri in un rapporto in cui questi si obbligano a rendere il lodo in un certo termine e quelle si obbligano a pagare un corrispettivo: artt. 813-ter e 814 c.p.c.), ma di fronte al giudice pubblico.
In questo contesto il patto compromissorio opera come un presupposto processuale nega­tivo, ossia una condizione che non deve esistere perché il giudice statale possa e debba decidere nel merito la causa.
Di conseguenza, sollevata la relativa ecce­zione, il giudice, accertata l'esistenza di un valido patto compromissorio, si ri­fiuterà di decidere la controversia in merito e rigetterà la domanda in rito (art. 819-ter c.p.c.).

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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