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Definizione di tutela inibitoria


Vi è, poi, un intero settore della giurisdizione dichiarativa nel cui ambito, pur rientrando esso nella tutela di condanna, non è concepibile un'attuazione esecu­tiva a seguito della pronuncia della sentenza. Si tratta della c.d. tutela inibitoria, tipicamente connessa alla violazione di obblighi di non fare a carattere conti­nuativo. Siamo qui in presenza di una forma di tutela di condanna, che si atteg­gia, però, in modo particolare, in finzione delle particolari esigenze del tipo di situazione sostanziale in relazione alla quale essa opera.
Se Tizio è obbligato nei confronti di Caio a non fare qualcosa durevolmente, a non tenere un certo comportamento continuativamente nel tempo, egli viola il suo obbligo nel momento in cui fa qualcosa in positivo contrario al suo obbligo negativo di non fare, insomma se pone in essere in concreto quel certo compor­tamento che in astratto non doveva porre in essere. In tal caso Caio potrà eserci­tare l'azione inibitoria, che ha lo scopo di giungere, oltre all'usuale accertamen­to del diritto e della sua violazione, alla pronuncia di un duplice comando: uno, in funzione repressiva, che guarda al passato ed uno, in funzione preventiva, che guarda al futuro.
Il primo avrà come contenuto l'ordine di disfare ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo di non fare. Il secondo avrà come contenuto l'ordine di cessazione della turbativa.
È ovvio che nella sentenza c'è sempre la posizione di un comando concreto che vuole condizionare i comportamenti successivi delle parti, per cui è ovvio che in tal senso la sentenza, se cosi possiamo dire, guarda sempre al futuro.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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