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Divieto di nuovo giudizio di fatto


Quando si impugna la sentenza per vizio della motivazione, il controllo esercitato dalla Corte non può andare al di là della verifica della correttezza del ragionamento espresso in sentenza: la Corte non può così giudicare in via diretta dell’avveramento o meno dei fatti in questione.
Al giudice di cassazione si può chiedere solo di verificare che il giudice di merito, nel ricostruire il fatto controverso, abbia ben giustificato la propria conclusione, cioè sia stato in grado di rappresentare in maniera plausibile il suo convincimento, spiegando in modo sufficiente e non contraddittorio il motivo della sua scelta.
La Corte di Cassazione è chiamata a verificare quindi la correttezza dei criteri logici e argomentativi utilizzati dal giudice in motivazione: verrà quindi cassata la sentenza in cui la Corte avrà ravvisato una stortura nella giustificazione ricostruttiva del fatto, non potendo essa invece sindacare che il fatto si sia effettivamente verificato o no.

LA FUNZIONE NOMOFILATTICA
Alcuni istituti particolari nella disciplina del ricorso per cassazione confermano questa particolare funzione della Corte; confermano cioè l’esigenza che essa curi la corretta interpretazione della legge anche al di là del caso deciso.
Tra le norme generali sul giudizio di cassazione, ci sono almeno tre norme particolari che riflettono in pieno la funzione nomofilattica.
a) art 363 (ricorso nell’interesse della legge). Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione “può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato e quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile.”
Oltre al potere di iniziativa del Procuratore Generale, l’art 363 prevede anche la possibilità di autonoma pronuncia della Corte su ricorso di parte di principi di diritto in funzione nomofilattica quando il ricorso “è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza”.
b) Art. 384 comma 2. “Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivati in diritto, quando il dispositivo sia conforme a diritto; in tal caso la corte si limita a correggere la motivazione”. E’ il caso della sentenza che ha deciso bene ma ha motivato male sul piano giuridico, sicchè da essa scaturisce una distorta rappresentazione dell’istituto. In tal caso, la Corte rigetta il ricorso ma si limita a correggere la motivazione.
c) Un’altra disposizione che riflette in pieno il principio nomofilattico è l’art 374 c2: “Il primo presidente può disporre che la corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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