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I principi costituzionali

I principi costituzionali


Per cui la possibilità (non la necessità) di agire in giudizio è la proiezione processuale di quella libertà e il titolare del diritto le­so ha diritto a che lo Stato appronti un apparato di tutela a suo favore, ma egli ha anche diritto a non usufruirne.
Ma dalla norma in commento è stato ricavato molto di più dalla dottrina e dalle sentenze della Corte costituzionale. Oltretutto si tenga presente che per molti anni questa è stata l'unica norma di sistema relativa alla tutela giurisdizionale dei diritti, mancando nel testo originario della Costituzione una norma generale sul “giusto processo”, che invece è stata di recente introdotta novellando l'art. 111 Cost.
In particolare da essa si è tratto il principio per cui lo Stato deve garantire, ad ogni soggetto che si affermi titolare di un diritto leso, non solo la possibilità di instaurare un processo, ma anche la possibilità, per un verso, di perseguire, at­traverso la disponibilità di strumenti concreti, la sua tutela in giudizio e, per al­tro, verso di ottenere tutela, se la misura giurisdizionale sarà favorevole, in mo­do effettivo.
Da questo corollario sono derivate conseguenze importanti, tra le quali basti citare la copertura costituzionale con ciò riconosciuta alla tutela cau­telare.
La tutela cautelare ha lo scopo di garantire l'effettività della tutela dichia­rativa, ossia nell'ambito di essa rientra tutta una serie di misure attraverso le quali trova attuazione il principio per cui il tempo necessario per celebrare un processo non deve andare a danno della parte che ha ragione, per cui questa de­ve veder riconosciuta la sua ragione come se avesse ottenuto tale riconoscimen­to il giorno stesso in cui aveva proposto la domanda.
Se così è, allora la tutela cautelare rientra nell'ampia copertura costituzionale offerta dall'art. 24.l, nel senso che il legislatore ordinario non potrebbe non approntarla come corredo necessario della tutela dichiarativa.
E ancora dall'art. 24.l è stata tratta l'idea che lo Stato, do­vendo appunto garantire a tutti la possibilità di agire di fronte ad un suo giudice per la tutela dei diritti, non possa imporre a nessuno di deviare dalla via ordina­ria della tutela giurisdizionale.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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