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Il ricorso


Il ricorso, a differenza dell’atto di citazione, è una atto che apre direttamente ed immediatamente il rapporto con l’organo in quanto questo non viene trasmesso prima al convenuto e non stabilisce unilateralmente la data d’udienza, né invita qualcuno a presentarsi in giudizi. Il ricorso spiega le ragioni del ricorrente e domanda un provvedimento di tutela e chiede al giudice di fissare la data dell’udienza. Così il giudice provvedere a stabilire la data dell’udienza con un proprio decreto che verrà notificato assieme al ricorso presso il convenuto entro un certo termine.
Ovviamente il ricorso deve contenere l’indicazione delle parti in quanto sarà necessario individuare le parti. Poi questo sarà trasmesso dalla cancelleria del Tribunale al giudice designato che stabilirà la data dell’udienza tramite un particolare provvedimento che è il decreto. Infine, il ricorso ed il decreto danno vita ad un unico atto che sarà notificato al convenuto che, dal momento della notifica, sarà in condizione di potersi difendere.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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