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L’eccezione di compensazione


L’art 35 tratta del regime processuale dell’eccezione di compensazione. La compensazione è uno dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento.
L’eccezione di compensazione non è rilevabile d’ufficio e deve quindi essere fatta valere dalla parte che si vuole servirsene.
Nel caso in cui il valore del credito opposto in compensazione non superi il valore del credito oggetto della domanda:
- se il credito opposto non è contestato, ovvero è provato dal convenuto, il giudice dichiarerà compensato il credito dell’attore nei limiti del controcredito, condannando il convenuto a pagare l’eventuale differenza (quando il credito opposto sia di valore inferiore).
Il credito opposto in compensazione può però superare il valore del credito vantato dall’attore: in tal caso l’art 35 impone di verificare:
a) se il convenuto abbia semplicemente usato tale credito per dal luogo ad una mera eccezione di compensazione, ovvero
b) se intenda richiedere la differenza a proprio favore. In quest’ultimo caso, chiedendo espressamente la condanna dell’attore al pagamento della differenza, il convenuto formula una vera e propria (contro)domanda, che si cumula a quella originaria, ed impone quindi al giudice di verificare la propria competenza su di essa.
Nel caso invece che egli non abbia chiesto condanna all’attore alla differenza, occorre distinguere: se l’attore non contesta l’esistenza ed ammontare del contro credito, con la compensazione si avrà un semplice rigetto della domanda, senza condanna dell’attore al pagamento della differenza.
Per l’ipotesi invece che l’attore contesti l’esistenza del controcredito (o anche solo la sua idoneità a produrre compensazione), l’art 35 prevede che il giudice non possa deciderne secondo il regime ordinario dell’eccezione, ma debba provvedere ad un accertamento idoneo a fare stato su di esso. A tal fine egli deve verificare la propria competenza: quando è opposto in compensazione un credito “che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito”, questi deve provvedere a norma dell’art 34, ossia rimettere al giudice competente la causa sul credito opposto e anche la causa originaria sul credito domandato dall’attore: questa viene attratta davanti al giudice superiore, con modificazione della competenza in ragione della connessione delle due cause, per consentire la loro trattazione simultanea.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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