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L’acquiescenza


L’impugnazione può diventare improponibile, oltre che per scadenza dei termini, anche per sopravvenuta acquiescenza (art 329).
Facendo acquiescenza alla sentenza, la parte soccombente manifesta la propria volontà di non impugnarla e ne fa accettazione. La manifestazione di acquiescenza può consistere in una dichiarazione ( acquiescenza espressa) proveniente dalla parte personalmente o da suo procuratore con mandato ad hoc, ovvero in un comportamento concludente (acquiescenza tacita). Questo comportamento deve consistere in “atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione”.
Il secondo comma dell’art 329 prevede a sua volta che la proposizione di una impugnazione parziale importi acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate (c.d. acquiescenza parziale o impropria).

OGGETTO DELLE IMPUGNAZIONI; TIPOLOGIA DELLE IMPUGNAZIONI
Quando parliamo di impugnazione intendiamo impugnazione di un provvedimento in forma di sentenza: l’art 323 indica i mezzi per impugnare “le sentenze”. In linea di principio restano, quindi, esclusi dall’ambito delle impugnazioni i provvedimenti in forma diversa delle sentenze.
Cosi le ordinanze non sono soggette ai mezzi di impugnazione previsti dall’art 323.

FORME DEL PROVVEDIMENTO E TIPO DI IMPUGNAZIONE
Si impongono alcune precisazioni sulle caratteristiche del provvedimento impugnabile.
Può capitare che il giudice sbagli la forma del provvedimento (per esempio adoperi la forma dell’ordinanza per una decisione che richiede la forma della sentenza). Ci si è quindi posto il problema dell’impugnazione a cui sottoporre il provvedimento che doveva essere reso in forma di sentenza ma per errore preso un’altra forma.
Cominciamo dal provvedimento emesso erroneamente in forma differente da quella della sentenza.
La soluzione elaborata dalla giurisprudenza muove dal presupposto che l’applicabilità del regime proprio delle ordinanze presuppone che la forma “ordinanza” sia stata correttamente impiegata, con la conseguenza che, se l’ordinanza è stata erroneamente pronunciata in luogo della sentenza, l’impugnazione del provvedimento dovrà avvenire con il rimedio prescritto per la sentenza.
In altre parole, ai fini dell’identificazione del rimedio, vale non la forma adottata concretamente (quella sbagliata), bensì la forma prescritta dalla legge per la funzione concretamente esercitata dal giudice (cioè la forma non rispettata).

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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