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L’inattività delle parti


L’altra fattispecie di estinzione è data dall’inattività delle parti nei casi previsti dalla legge.
Un primo gruppo di casi di inattività è descritto dal primo comma dell’art 307.
Si tratta di casi in cui un processo in stato di quiescenza, deve essere riassunto entro il termine perentorio di un anno dalla data in cui è entrato in quiescenza. E la quiescenza può dipendere da una intervenuta cancellazione dal ruolo, ovvero dal fatto che il processo, pure pendendo, non è mai stato iscritto a ruolo.
Quest’ultimo caso è quello della mancata costituzione di ambedue le parti nei termini stabiliti dalla legge, mentre i casi in cui il giudice ordina la cancellazione dal ruolo sono:
- quello in cui nessuna delle parti costituite è comparsa dall’udienza di recupero fissata dal giudice quando la prima udienza è andata deserta;
- quello in cui nessuna delle parti costituite è comparsa alla udienza di recupero fissata dal giudice quando una qualunque udienza successiva alla prima è andata deserta;
- quello in cui nessuna delle parti ha provveduto alla citazione del terzo ordinata dal giudice.
- quello in cui, costituitosi tardivamente l’attore, anche il convenuto si sia costituito fuori termine eccependo l’intempestività della costituzione del primo
Il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno.
Una volta riassunto, il processo si estingue “se nessuna delle parti si è costituita”; l’estinzione si verifica alla data della scadenza del termine per la costituzione della parte nei cui confronti è operata la riassunzione. Il processo si estingue inoltre se “nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo”.
Un secondo gruppo di casi è contemplato dall’art 307 c3, che richiama il comportamento inerte delle parti “alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire il processo, riassumere o integrare il giudizio”; il processo si estingue immediatamente ove queste “non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Rientrano in tali previsioni:
- l’art 164 c2 (mancata rinnovazione della citazione nulla nel termine perentorio fissato dal giudice che, di fronte alla mancata costituzione in giudizio del convenuto, riscontri un vizio della editio actionis);
- l’art 291 (mancata rinnovazione della notificazione della citazione);
- l’art 102 c2 (mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice;
- l’art 305 (mancata riassunzione o prosecuzione del processo interrotto entro 6 mesi;
- l’art 50 u.c. (mancata riassunzione, entro i termini del primo comma, del processo di fronte al giudice dichiarato competente);
- l’art 290 (mancata costituzione dell’attore non correlata ad istanza di prosecuzione del processo da parte del convenuto);
- l’art 181 c2 (mancata comparizione dell’attore all’udienza fissata ad hoc dal giudice a seguito della mancata comparizione dell’attore alla prima udienza;
- l’art 8 c4 d.lgs 5/2003 (mancata notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza nei 20 gg successivi alla scadenza dei termini).
Possiamo dunque fissare una duplice casistica di estinzioni per inattività.
Nella prima serie di casi, l’estinzione consegue ad una doppia inattività: la primitiva inattività considerata dalla legge è idonea a provocare solo un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo; occorrerà poi che passi un anno senza una successiva attività di riassunzione perché possa prodursi l’estinzione. Nella seconda serie di casi, fattispecie dell’estinzione è una singola inattività: l’estinzione è immediata e coincide con la cancellazione della causa dal ruolo.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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