Skip to content

La domanda giudiziale


La domanda (richiesta di tutela), come detto, è l’atto genetico del processo e determina il contenuto sul quale il giudice dovrà decidere. Occorre che la domanda sia conforme alla legge processuale. Pertanto il giudice sarà obbligato solo se le domande saranno conformi alla legge.
La rappresentanza tecnica: di regola, le parti del giudizio non vanno personalmente di fronte al giudice. Solitamente le parti che vogliono agire in giudizio devono munirsi di un procuratore, detto rappresentante tecnico, che fa da mediatore tra il titolare dell’interesse ed il giudice.
Secondo l’art. 82 c.p.c. le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o l’assistenza di un difensore.
Tuttavia questa norma presenta un’eccezione. Infatti si può stare in giudizio personalmente per le controversie di competenza del giudice di pace di valore non eccedente 516,46 €. Per tutte le altre controversie le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un difensore. L’obbligo di difesa tecnica non sussiste neanche nel processo di lavoro.
Mediante l’atto detto “procura alle liti”, la parte deve essere rappresentato e non può agire di persona ma tramite l’attività di un rappresentate il quale deve essere iscritto in uno speciale albo professionale.
Ovviamente deve stare in giudizio sia l’attore con il proprio rappresentante, ma anche la parte citata in giudizio con il relativo rappresentante.

LE FORME DELLA DOMANDA
L’atto introduttivo del giudizio (domanda) deve assumere una certa forma per dar vita ad un processo.
La “domanda” consiste nella richiesta di tutela giurisdizionale e può assumere due forme: citazione e ricorso.
La citazione è una forma normale della domanda nel senso che, salvo che non si tratti di una specifica materia o di uno specifico processo per cui la legge richiede la forma di ricorso, le domande giudiziali devono avere la forma di citazione. La differenza che intercorre tra domanda e citazione sta nel fatto che la prima corrisponde con il contenuto dell’atto che può assumere la forma di citazione. Quindi la domanda è il contenuto mentre la citazione è la forma.

ART. 163 C.P.C.: LA CITAZIONE
Secondo l’art. 163 c.p.c. la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Così la citazione, a differenza del ricorso, contiene innanzi tutto la data della prima udienza. L’atto di citazione contiene la c.d. vocatio in ius ovvero l’invito al convenuto a comparire di fronte ad un certo organo in una certa data fissata da colui che redige l’atto di citazione.
L’atto di citazione deve contenere, a norma dell’art. 163 c.p.c., una serie di requisiti determinati dallo stesso articolo. La legge vuole che l’atto di citazione sia sottoscritto a norma dell’art. 135 c.p.c.. L’atto sottoscritto deve essere poi consegnato all’ufficiale giudiziario che lo dovrà notificare: in pratica l’atto di citazione viene redatto dall’avvocato e, invece di essere subito depositato presso il Tribunale, viene “trasmesso” al convenuto ovvero viene notificato a questi. La notifica della citazione è un atto importantissimo in quanto, nel momento in cui questo si perfeziona, si producono una serie di effetti processuali a cominciare  dalla c.d. litispendenza.

L’atto di citazione deve contenere alcuni elementi:
1. “l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta”. È infatti necessario che l’atto di citazione indichi l’organo giurisdizionale di fronte a cui è proposta la domanda;
2. “il nome, il cognome la residenza dell’attore, il nome, il cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che li rappresentano o li assistono”. Se si tratta di una persona giuridica, occorre che la citazione contenga la denominazione con l’indicazione dell’organo che ne ha la rappresentanza in giudizio. Così occorre tassativamente che vengano individuati precisamente i soggetti della controversia in quanto la citazione in incertam personam è nulla;
3. “la determinazione della cosa oggetto della domanda”. La “cosa” in questione può essere rappresentata dal diritto di cui l’attore chiede il riconoscimento. Tuttavia l’oggetto della domanda può indicare due tipi di “cose” in quanto l’attore può rivolgersi al giudice per domandare uno specifico provvedimento. Quindi si può far riferimento alla richiesta del provvedimento (sentenza di condanna) o al contenuto del provvedimento (ovvero il riconoscimento del proprio diritto);
4. “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni”. Non basta chiedere una condanna ma bisogna esporre anche le ragioni della domanda. In pratica occorre fornire una causa pretendi (ragione del chiedere). Dare gli “elementi di diritto” significa che bisogna individuare la norma giuridica da cui si afferma l’esistenza del diritto preteso. Dopo l’esposizione dei fatti è indispensabile trarre delle conclusioni in quanto la citazione si compone di una parte espositiva ed una parte pretensiva in cui vi sono le pretese dell’attore;
5. “l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende avvalersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”. La prova è la rappresentazione di un fatto. Chi agisce in giudizio non può limitarsi ad affermare, ma deve anche dimostrare la verità di quanto raccontato. L’art. 115 c.p.c. afferma che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione, le prove proposte dalle parti. Quindi grava sulle parti l’onere della prova per convincere il giudice;
6. “il nome, il cognome del procuratore e l’indicazione della procura qualora essa sia stata già rilasciata”. Esso è un elemento essenziale perché la citazione impegna l’attore ma è atto del procuratore dell’attore (avvocato). Oltre al nome ed al cognome dell’attore, deve essere indicata anche la procura. Ciò è necessario quando la procura sia stata già rilasciata. Tuttavia il rilascio della procura può avvenire anche dopo la notificazione della citazione. Questa possibilità è ammessa dall’art .125 c.p.c. secondo cui la procura può essere rilasciata dopo la notificazione dell’atto ma prima della costituzione della parte rappresentata. In pratica la notificazione della citazione può avvenire anche senza procura ma bisogna indicare la procura che arriverà in un secondo momento. Infatti le parti si costituiscono quando depositano la notifica dell’atto di citazione presso la cancelleria del Tribunale. Tra il la notifica e la costituzione delle parti (deposito in cancelleria) possono intercorrere massimo 10 gg e, durante questi 10 gg, si deve conferire la procura;
7. “il giorno dell’udienza di comparizione, l’invito del convenuto a costituirsi entro 20 gg prima dell’udienza, a comparire davanti ad un giudice”. Non basta che la citazione contenga i nomi delle parti, il tribunale e l’oggetto, ma deve anche fissare il giorno dell’udienza di comparizione ed invitare il convenuto a presentarsi all’udienza. La data dell’udienza deve essere fissata dall’attore ed il convenuto è tenuto a presentarsi alla data fissata. Il convenuto è tenuto  a costituirsi entro 20 gg prima della data dell’udienza fissata.  Nel momento in cui viene redatta la citazione non si sa ancora chi sarà il giudice.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.