Skip to content

La genesi del rapporto processuale


Dopo la notifica dell’atto di citazione che crea la litispendenza, si passa al meccanismo che coinvolge gli organi della giurisdizione. Tutto ciò consente di avviare il procedimento (processo).
ART. 165
“L’attore entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto a mezzo del procuratore deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”.
L’art. 165 prevede come primo adempimento dell’attore quello della costituzione. Oltre all’onere dell’iniziativa (con l’atto di citazione) l’attore ha l’impegno di costituirsi ovvero di compiere una serie di atti che lo rendono parte attiva del processo e che consentirà l’inizio del processo con la prima udienza. Una volta che l’attore si è costituito, il suo procuratore ha il diritto di accesso ai documenti e ha la possibilità di proporre istanze al giudice.
Quindi l’attore deve costituirsi a norma dell’art. 165 e quindi entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto e mediante il deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo ovvero un modulo in cui vi sono gli estremi fondamentali della controversia che verrà consegnato al cancelliere allo scopo di dare ufficialità alla causa iscrivendola nel ruolo cioè un registro dell’ufficio in cui la causa prende appunto il suo numero di ruolo (in relazione alla sezione del tribunale).
Accanto al modulo con cui si chiede l’iscrizione della causa al ruolo, per completare la propria costituzione, l’attore deve depositare il proprio fascicolo che consiste in una cartellina in cui vi sono dei documenti tra i quali vi sono l’originale della citazione e la procura.
Tuttavia l’art. 165 prescrive che se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro 10 giorni dall’ultima notificazione. L’obiettivo di questa norma è quella di evitare che scadano i 10 giorni dalla prima notificazione.
Dopo che l’attore deposita i documenti previsti dall’art. 165, il cancelliere deve procedere alla formazione del fascicolo d’ufficio ed alla trasmissione di questo al Presidente. Il cancelliere inserisce  nel fascicolo d’ufficio la nota di iscrizione a ruolo, la copia dell’atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i verbali d’udienza (art. 168). Per contro, anche il convenuto dovrà costituirsi depositando il proprio fascicolo di parte (assieme a quello dell’attore) che finirà nel fascicolo d’ufficio. Quindi, tutti gli atti del processo finiscono in questo grande calderone che è il fascicolo d’ufficio.
Secondo l’art. 168 bis, formato il fascicolo d’ufficio, il cancelliere lo presenta al presidente del tribunale. All’attività del cancelliere si affianca quella del presidente del tribunale il quale, con decreto scritto designa il giudice istruttore davanti al quale le parti dovranno comparire ed al quale verrà consegnato il fascicolo d’ufficio. Il giudice istruttore avrà il compito di fissare la data della prima udienza (di norma contenuta nell’atto di citazione) la quale verrà comunicata dal cancelliere alle parti costituite. Se il giudice istruttore sposta la data della prima udienza e il convenuto non si è ancora costituito (è contumace), non ha diritto a sapere che c’è lo spostamento dell’udienza.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.