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La querela di falso


La querela di falso è un’azione civile intesa all’accertamento giudiziale della falsità del documento che può proporsi o in via principale (con atto autonomo di citazione) o in via incidentale (in corso di una causa in qualunque stato e grado di giudizio) finchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La querela di falso proposta in via principale è una domanda giudiziale esercitata mediante citazione di fronte al giudice competente. In via esclusiva è competente il tribunale. Quindi, se la querela di falso viene proposta in via incidentale davanti ad un altro giudice, questi dovrà sospendere il processo davanti a se per consentire la riassunzione davanti al tribunale.
La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale con atto di citazione. Quando la proposizione della querela di falso avviene in via incidentale, il giudice istruttore è tenuto a chiedere alla parte che ha prodotto la scritture incriminata se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa il documento non è utilizzabile in causa; se la risposta è positiva il giudice autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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