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Provvedimenti Revocabili


Attraverso la revocazione sono innanzitutto impugnabili le sentenze pronunciate in grado di appello e le sentenze pronunciate in unico grado.
La revocazione ordinaria sarà esperibile purchè tali sentenze non siano definitive. Non sono invece mai revocabili per i motivi del n.4 e del n.5 dell’art 395 le sentenze di primo grado per le quali è pendente il termine per proporre appello. Infatti in quest’ultimo caso, i motivi che giustificherebbero la revocazione ordinaria si convertono necessariamente in motivi di appello, con la conseguenza che, scaduti i relativi termini, essi non saranno + invocabili.
Le sentenze pronunciate in grado di appello e le sentenze pronunciate in unico grado sono impugnabili anche se passate in giudicato quando la revocazione ha natura straordinaria.
L’ordinamento vede nella revocazione un rimedio residuale, utilizzabile quando non è utilizzabile il rimedio generale: nell’alternativa tra revocazione e appello, va infatti sempre preferito l’appello con cui non può mai concorrere: tutti i motivi di revocazione sono anche potenziali motivi di appello, e finchè il mezzo generale è possibile esso assorbe il rimedio particolare.

LA REVOCAZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Anche le decisioni della Corte di cassazione sono soggette a revocazione, ma con le seguenti precisazioni:
- tutte le sentenze della Corte sono soggette alla revocazione per l’errore di fatto revocatorio.
- le sentenze di merito della Corte sono soggette ai motivi di revocazione straordinaria.
Oltre alle sentenze, sono inoltre impugnabili per revocazione i seguenti provvedimenti:
- il decreto ingiuntivo non opposto:
- il lodo arbitrale;
- l’ordinanza di convalida di licenza o sfratto;
- le ordinanze che la Corte di cassazione pronuncia a seguito dell’adozione della proceduta della camera di consiglio.

LA REVOCAZIONE DEL P.M.
La legge conferisce un potere speciale di impugnazione per revocazione ad un organo pubblico, Ai sensi dell’art 397, il P.M., nelle cause in cui il suo intervento è obbligatorio a norma dell’art 70 primo comma, può agire per la revocazione di tutte le sentenze provenienti dai giudici di merito, passato o no che siano in giudicato. Si tratta di un potere di impugnazione contra partes per due ordini di motivi:
- violazione del contraddittorio, se la sentenza è stata pronunciata senza che il p.m. sia stato sentito;
- collusione fraudolenta, se la sentenza è l’effetto di una collusione tra le parti per frodare la legge.

IL PROCEDIMENTO
La Revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A pena di inammissibilità, la citazione deve indicare non solo il motivo di revocazione, ma anche le prove relative “alla dimostrazione dei fatti, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti”.
Davanti al giudice investito della revocazione “si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui”; in camera di consiglio il giudice può autorizzare la sospensione dell’esecuzione della sentenza. L’accoglimento dell’impugnazione obbliga il giudice a revocare innanzitutto la sentenza, attraverso un giudizio di tipo rescindente a cui segue, senza soluzione di continuità, la decisione del merito della causa se non è necessario disporre nuovi mezzi istruttori.
Quanto infine all’impugnazione della sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione, l’art 403 ammette “i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione”. E’ invece tassativamente negata la proponibilità di un altro giudizio di revocazione contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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