La libertà di manifestazione del pensiero (Art. 21)
Profili soggettivi:
Con proprio pensiero si fa rifermento al pensiero originale e al pensiero altrui fatto lecitamente proprio ( = fare proprio un pensiero altrui senza rubare ma rispettando il diritto d’autore), infatti siamo dentro la manifestazione del proprio pensiero anche quando si prende lecitamente l’opinione altrui poiché quando ciò avviene si aggiunge comunque qualcosa (es.: le agenzie di stampa danno una notizia = proprio pensiero mentre il giornalista riprende questa notizia e la modifica facendola lecitamente propria).
Le dimensioni della libertà di manifestazione del pensiero sono 3:
1. Libertà attiva di informare: gli altri (singoli o collettività, determinati o indeterminati), situazione nella quale il titolare esercita il proprio diritto di diffondere e comunicare ad altri le informazioni di cui è a conoscenza, viene tutelata indipendentemente dai contenuti informativi veicolati. È l’unica dimensione di cui si cura la Costituzione italiana.2. Libertà passiva di essere informati: situazione nella quale il titolare esercita il proprio diritto di ricevere ed essere destinatario di informazioni. L’essere informati rappresenta una premessa indispensabile del buon funzionamento di un regime liberal-democratico. È importante il sistema d’informazione che c’è intorno con la caratteristica del pluralismo interno (all’interno dello stesso canale di comunicazione, piattaforma/testata/tv pubblica, devono essere presentate una pluralità di informazioni) ed esterno (garantire più canali di comunicazione differenti che a loro volta hanno un pluralismo interno proprio, nasce con i mass media ma è con il web che si amplifica).
3. Libertà riflessiva di informarsi: il titolare è legittimato ad informarsi e andare alla ricerca di informazioni non spontaneamente diffuse.
L’esempio è il diritto di accesso a informazioni che mi appartengono (art. 22 legge 1990) che presuppone l’interesse diretto e concreto di chi è interessato, bisogna essere legittimati per avere l’accesso a queste informazioni. Si è evoluto nella trasparenza amministrativa nel 2013 per cui la sezione della pubblica amministrazione mostra tutte le informazioni che alimentano la libertà riflessiva di informarsi, ci deve essere un rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini con un maggior dialogo tra queste due parti. Ultimamente si è aggiunto anche l’accesso civico per cui tutte le informazioni che devono essere tenute segrete diventano oggetto del diritto di accesso civico (si può chiedere diritto di accesso civico in tutti i casi tranne per le informazioni segrete per la tutela dell’interesse pubblico e per le informazioni che riguardano privatamente il singolo individuo).
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Dettagli appunto:
- Autore: Emma Lampa
- Università: Università degli Studi di Macerata
- Facoltà: Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo
- Esame: Diritto dell'informazione e della comunicazione
- Docente: Simone Calzolaio
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