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La finanza delle province


Il secondo ente rilevante per i sistemi di governo fiscale in Italia sono le province; il riferimento qui è il Testo unico delle Autonomie Locali (dlgs 266/2000) che è in realtà è sostanzialmente la legge 142 del 1990 con le modifiche che erano intervenute nel corso degli anni 90 che sono state sistematizzate e hanno dato origine a questo decreto. Bisogna tenere conto che questo decreto subisce continue modifiche dal 2000 al 2010; è continuamente aggiornato sulla base delle modifiche delle diverse leggi e delle diverse finanziarie. Le maggiori competenze delle province sono quelle di area bassa come l’ambiente , il trasporto, l’istruzione e poi attività per quello che concerne una serie di servizi in parte di tipo personale in parte di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo. Tutte queste sono competenze in parte condivise con le amministrazioni regionali, come abbiamo visto nella prima parte del corso.
La pianificazione territoriale dunque risente della legislazione regionale. C’è ancora tutto un discorso di organizzazione e gestione dei servizi di area bassa che sono soprattutto servizi legati alla gestione del ciclo integrato dell’acqua e dei rifiuti. Anche qui siamo in presenza di competenze condivise: vuole dire che il ciclo dell’acqua e dei rifiuti deve essere regolato oltre che dalle leggi quadro statali anche dalle leggi regionali; poi amministrativamente viene gestita a livello comunale sulla base di un’articolazione che viene gestita dalle regioni e dalle province.
Per quanto riguarda i sistemi di finanziamento, anche in questo caso in questi cicli della finanza locale che abbiamo visto a proposito delle regioni, si può dire che fino alla fine degli anni 90 le province sono state un ente un po’in declino: c’è stato un periodo in cui sono state introdotte le regioni, in cui si era proposto addirittura lo scioglimento delle province perché nascevano le regioni, recuperando poi la funzione delle province attraverso il ruolo delle regioni e il coordinamento dell’attività comunale attraverso forme di associazionismo. La verità è che non si è riusciti a sviluppare un dibattito adeguato su questi aspetti; le province non solo non state sciolte, ma addirittura ne sono state create più di dieci nuove nel corso degli anni 90.
Negli anni 90 il sistema basato prevalentemente sulla finanza derivata vede un maggior riconoscimento di autonomia tributaria in forma più limitata rispetto alle regioni ed ai comuni.
I riferimenti legislativi sono gli stessi di quelli delle regioni ed anche in questo caso noi abbiamo un cambiamento sostanziale che è in corso d’opera proprio in questi giorni, in quanto dovrebbe essere approvato il decreto attuativo della legge 42 sull’autonomia tributaria regionale e provinciale. Anche in questo caso, al di là della quota reciproca, il finanziamento si basa su tributi autonomi e trasferimenti prevalentemente di tipo generale. Come per le regioni, anche per le province non c’è una gran rilevanza delle entrate extra –tributarie, cosa ben diversa vedremo sarà per i comuni.
Resta poi l’indebitamento, adesso siamo all’otto per cento delle entrate correnti per quello che concerne il pagamento degli interessi sul debito e il dlgs 267 vede in questa fase un dibattito coerente con la legge 42; ci sono diverse novità soprattutto per quel che concerne la definizione delle funzioni fondamentali dei comuni.
Come vedremo quando faremo l’analisi della legge 42, è una distinzione fondamentale anche per quanto le regole del finanziamento degli enti locali.

Tratto da SCIENZE DELLE FINANZE di Andrea Balla
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