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I diritti fondamentali nel processo penale




I diritti fondamentali del processo penale sono i diritti fondamentali per determinare quali siano i diritti riconosciuti alle parti (soprattutto all'imputato) nell'ambito del processo. Un diritto processuale può infatti essere considerato fondamentale non tanto perché strettamente connesso al bene o interesse individuale che l'ordinamento intende tutelare, bensì piuttosto perché rispondente alle stesse esigenze di una buona amministrazione della giustizia: il diritto fondamentale assume allora una particolare importanza soprattutto come garanzia epistemologica di pervenimento a una decisione giusta.
I diritti fondamentali nel processo sono, invece, i diritti fondamentali riconosciuti in ambito extraprocessuale, ma che possono essere violati dallo svolgimento del processo penale, dovendosi allora determinare se ciò sia giuridicamente consentito ed eventualmente in quali limiti e con quali modalità.
Es: ipotesi di arresto o di detenzione ovvero di perquisizione o di intercettazione telefonica; nel primo caso si tratta di una restrizione del diritto di libertà personale e nel secondo si ha una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata. In tutte queste eventualità compete all'ordinamento stabilire il punto di equilibrio tra la tutela dei diritti fondamentali individuali e le esigenze dell'amministrazione della giustizia, così da definire l'ambito dei poteri degli organi giudiziari nei confronti del singolo.

Prioritaria rispetto alle altre libertà, la libertà personale è anzitutto riconosciuta come inviolabile dall'art. 13,1 Cost. e si presenta come diritto soggettivo perfetto.
I successivi commi dell'art. 13 Cost. precisano le circostanze e le forme attraverso cui è consentito l'esercizio del potere statale di coazione personale.
Anzitutto, al comma 2 il legislatore costituzionale ammette allora forme di detenzione, di ispezione o perquisizione personale ovvero di altra restrizione della libertà personale, per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Si sanciscono così sia una riserva assoluta di legge statale implicante il divieto radicale di affidarsi a fonti normative secondarie qualunque disciplina in materia di libertà personale diversa da una mera esecuzione, sia la tassatività delle ipotesi e delle modalità attuative concernenti una sua restrizione, sia una riserva di giurisdizione motivata.
A sua volta, il comma 3 abilita l'autorità di pubblica sicurezza a limitare provvisoriamente la libertà personale. Sottopone tuttavia l'esercizio di tale potere alla condizione che esso rientri nell'ambito dei casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge e all'obbligo per la polizia di comunicare l'adozione di tali provvedimenti provvisori, entro 48 ore dalla loro effettuazione, all'autorità giudiziaria. Se quest'ultima non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
Il comma 4 sancisce il divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà, con una formulazione più rigorosa di quella impiegata nell'art. 3 Conv. eur. dir. Uomo, che, nei confronti di chiunque, si limita a vietare la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti.
La disposizione costituzionale appena citata, oltre a essere correlata all'art. 28 Cost., trova un collegamento pure con l'art. 27,3 Cost. per quanto concerne il trattamento da riservare al condannato: questi non perde il diritto all'inviolabilità della sua persona e anche la custodia cautelare in carcere non può oltrepassare l'ambito della privazione dello status libertatis. Ne discende il divieto non solo della tortura e di trattamenti affini, bensì pure di qualunque misura coattiva costituente un quid pluris rispetto allo stretto necessario per attuare la restrizione della libertà personale, nonché di ogni metodo o tecnica idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
Il comma 5 conclude le prescrizioni dell'art. 13 Cost. affidando il compito di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva al legislatore ordinario. E in ciò emerge una consonanza con gli artt. 5,3 della Convenzione e 9,3 del Patto, con i quali si intende garantire che l'imputato venga rimesso in libertà prima che la sua detenzione superi i limiti della ragionevolezza, cioè quelli del sacrificio che può essere ragionevolmente inflitto a una persona presunta innocente.
Ulteriori, dettagliate previsioni in materia di libertà personale sono poi espressamente contemplate dagli Atti internazionali sui diritti umani.
Così gli artt. 5,2 della Convenzione e 9,2 del Patto sanciscono il diritto per l'interessato di essere informato, tempestivamente e in una lingua conosciuta, sia dell'infrazione che gli venga ascritta sia degli specifici elementi che giustifichino la privazione della libertà. Quest'ultima va assoggettata a un controllo da parte dell'autorità giudiziaria a garanzia contro eventuali trattamenti illeciti nei confronti di chi sarebbe allora nell'impossibilità di attivarsi per far valere i propri diritti. Oltre a tale controllo di tipo automatico, l'art.5,4 della Convenzione contempla anche il diritto per il prevenuto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinchè esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.
A favore di chi abbia sofferto una privazione della libertà, l'art. 5,5 Conv. eur. dir. uomo garantisce il diritto alla riparazione, il cui rispetto s'impone anzitutto alle autorità nazionali e la cui violazione può comportare l'attribuzione di una somma a favore del ricorrente.
Tuttavia tale articolo concerne solo i casi in cui la privazione della libertà sia illegittima, cioè violi il sistema di garanzie in materia di libertà personale predisposto dalla normativa convenzionale.
L'art. 314,1 c.p.p. estende in linea di principio la possibilità di riparazione anche alle eventualità in cui una detenzione disposta e mantenuta con l'osservanza delle disposizioni in materia si riveli a posteriori ingiustificata per il successivo riconoscimento dell'innocenza dell'imputato.

Canone fondamentale per i pubblici poteri è quello di rispettare la vita privata e familiare, il domicilio e la corrispondenza di chiunque, chiarendo che la nozione di vita privata non si presta a una definizione esaustiva, potendo, secondo le circostanze, comprendere l'integrità tanto fisica quanto morale della persona.
L'art. 8 Conv. eur. dir. uomo intende essenzialmente garantire ogni soggetto da interferenze arbitrarie nella sua sfera di privatezza, diritto inquadrabile tra quelli inviolabili tutelati dall'art. 2 Cost. e implica l'esigenza di salvaguardare che notizie relative a vicende personali non siano conoscibili da terzi (segretezza) né divulgate da chi ne sia venuto legittimamente al corrente (riservatezza), salvo che l'interessato presti il suo consenso.
Ingerenze nell'ambito della privatezza sono garantite esclusivamente sulla base di una legge; per conseguire un fine legittimo; quando siano necessarie in una società democratica per raggiungere tale obiettivo.
Inoltre, deve garantirsi, a favore di chi si ritenga vittima di una violazione della propria privatezza, il diritto, riconosciuto dall'art. 13 Conv. eur. dir. uomo, a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, con lo scopo di ottenere un provvedimento che dichiari l'illegittimità di quanto compiuto ed eventualmente disponga la relativa riparazione.

Il domicilio viene qualificato come inviolabile dall'art. 14,1 Cost., sebbene poi si ammetta la possibilità di eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri..nei casi e modi previsti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale, nonché accertamenti e ispezioni per i motivi e i fini indicati dal comma 3.
La disposizione della nostra Carta fondamentale intende così salvaguardare la libertà di domicilio, concretantesi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo, tra i quali la giurisprudenza costituzionale ha incluso anche l'autovettura.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato specificamente che in caso di perquisizione domiciliare deve essere garantita all'interessato la possibilità di presentare un ricorso effettivo per controllare la legalità della perquisizione, anche indipendentemente dalla circostanza che la medesima sia ormai terminata e manchi quindi la sussistenza di un interesse attuale all'annullamento del provvedimento.

Anche la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono definite inviolabili dall'art. 15 Cost., che costituisce un presidio…operante contro le intrusioni sia dei privati…che dei pubblici poteri. Ma pure in questo caso trova contestualmente protezione l'interesse connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati attraverso la possibilità di una limitazione di tali libertà e segretezza, sebbene soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Per i detenuti, da un lato, l'eventuale divieto di corrispondere rappresenta la più radicale forma di ingerenza nell'esercizio del relativo diritto; dall'altro, non è possibile derivare dal dettato convenzionale alcuna limitazione implicita, desunta dall'esistenza in quanto tale di una pena privativa della libertà personale e diversa dalle esigenze normali e ragionevoli della detenzione.
La corrispondenza dei detenuti può essere sottoposta a controllo solo in base a una legge che non si limiti a indicare le categorie di persone a esso assoggettabili, ma precisi anche la durata della misura e le ragioni che la giustificano. Soltanto l'autorità giudiziaria è competente a emanare nei confronti di chiunque il provvedimento limitativo della libertà ivi contemplata, corredato di adeguata e specifica motivazione.
I detenuti devono poter corrispondere anche con persone che non siano né parenti né amici e quindi pure con giornalisti, religiosi, presentatori televisivi, e così via. Perfino lettere tendenti ad attirare il disprezzo sui magistrati, sulla polizia o sulle autorità penitenziarie o addirittura ingiuriose verso i medesimi soggetti non giustificano né il loro sequestro né la cancellazione delle relative frasi prima dell'inoltro ai destinatari.
Inoltre particolare attenzione deve essere posta nel controllo delle lettere inviate da un avvocato a un detenuto e viceversa, giacchè in tali casi la necessità in una società democratica di un siffatto provvedimento può ammettersi solo in presenza di motivi plausibili di ritenere che esse contengano elementi illeciti, assicurandosi peraltro che il contenuto della corrispondenza non sia letto da terzi; tale lettura potrà essere consentita solo in casi eccezionali, quando si abbia ragione di credere che il suo contenuto rivesta i caratteri di un reato; ma sussiste un divieto assoluto di aprire la corrispondenza tra gli organi di Strasburgo e un detenuto, che potrebbe venire esposto a rappresaglie a opera del personale penitenziario eventualmente implicato dal procedimento. Si è anche ritenuto contrario alla norma pattizia non recapitare a un detenuto la lettera con la quale un avvocato gli consigliava di esercitare il diritto al silenzio.
In ogni caso va riconosciuto il diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale quando l'interessato si pretende vittima di una violazione della normativa convenzionale, allo scopo di ottenere una decisione sulla propria lagnanza ed eventualmente una riparazione.
Quanto alle forme di comunicazione diverse dalla corrispondenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato che quelle telefoniche sono da intendere comprese nelle nozioni di vita privata e di corrispondenza, indipendentemente dal loro contenuto concreto.
Le intercettazioni telefoniche vanno considerate generalmente non auspicabili e illegittime in una società democratica. Ne deriva che l'ascolto e altre forme d'intercettazione di conversazioni telefoniche, appunto perché rappresentano una violazione grave del suddetto diritto, devono fondarsi su una legge di particolare precisione, essendo indispensabile l'esistenza di regole chiare e dettagliate.
Inoltre l'interessato deve poter disporre di strumenti per ottenere un controllo efficace sull'esercizio del potere in questione da parte dell'autorità e godere del diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale.

Tratto da SISTEMA DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Facoltà: Giurisprudenza
  • Corso: Giurisprudenza
  • Titolo del libro: Sistema di procedura penale I - principi generali
  • Autore del libro: Giulio Ubertis
  • Editore: UTET
  • Anno pubblicazione: 2007

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