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Il codice di procedura penale del 1988


La disciplina analitica che regola il fluire dell'accertamento penale è contenuta in un apposito corpus codicistico: il codice di procedura penale.
È stato approvato nel suo primitivo impianto con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, sulla scorta della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, ed è entrato in vigore il 24 ottobre 1989.
Si apriva la lunga stagione del "garantismo inquisitorio", caratterizzata dal tentativo di innesto della nuova logica di tutela delle garanzie individuali introdotta dalla Costituzione repubblicana nel corpo di un impianto in origine concepito come refrattario ad esse.

Nel 1962 fu nominata una Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura penale presieduta da Carnelutti → "bozza Carnelutti", non ebbe seguito.
Il proseguire del dibattito condusse comunque al varo della prima delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice, la l. 3 aprile 1974, n. 108; nel 1978 fu pubblicato il testo di un progetto preliminare del nuovo codice, ispirato ai caratteri del sistema accusatorio, cui non fu dato seguito per il deflagrare dell'emergenza terroristica.

Il Parlamento approvò poi la seconda delega legislativa, la l. 81/1987, sulla cui scorta un'apposita Commissione ministeriale presieduta da Giandomenico Pisapia approvò un progetto preliminare, di seguito divenuto il testo del codice di procedura penale del 1988.

Il codice si articola in 11 libri ed al suo interno si possono distinguere due parti:

1) -  soggetti
- atti
- prove
- misure cautelari, personali e reali

2) - indagini preliminari
- udienza preliminare
- procedimenti speciali
- giudizio
- procedimento innanzi al  tribunale in composizione monocratica
- impugnazioni
- esecuzione
- rapporti giurisdizionali con autorità straniere

Al testo del codice si affianca il corpus delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie varate con il d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Il codice del 1988 non ha avuto vita stabile: fin dall'inizio vi si sono abbattute una miriade di declaratorie di incostituzionalità che, insieme a numerose modifiche novellistiche, ne hanno gravemente destabilizzato l'impianto, accentuandone le incoerenze.

Tratto da SISTEMA PENALE E IL SISTEMA DELLE FONTI di Gianfranco Fettolini
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