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Caratteristiche essenziali dell’equity


L’equity si qualifica come un insieme di regole complementari rispetto a quelle di common law.
Il cancelliere interviene non per violare la common law, ma solo per temperarne il rigore quando la sua integrale applicazione costituirebbe una ingiustizia.
Inoltre l’equity è caratterizzata da grande inorganicità e asistematicità.
Essa infatti, al contrario della common law, non è un sistema autosufficiente; in fondo, si può ravvisare tra le due, un rapporto simile a quello che, nei Paesi in cui è presente la codificazione, sussiste tra il codice e la legislazione speciale: il primo senza la seconda gode di notevole autonomia ovvero si pone, nonostante l’attuale fase di crisi, come sistema tendenzialmente organico e completo, ma alla seconda, senza il primo, spesso mancano i punti di riferimento.
Altro elemento caratterizzante l’equity è la discrezionalità.
Non esiste infatti un vero e proprio diritto a ottenere dal sovrano la sua giustizia secondo equità, e quindi non è configurabile un diritto alla pronuncia della Chancery Court.
Le corti di common law si sono concentrate su due gruppi di rimedi: quelli volti a recuperare la terra, di cui l’attore è stato illecitamente privato, e quelli volti ad ottenere il risarcimento dei danni.
Sono dunque i nuovi rimedi elaborati e offerti dalla Chancery Court (l’esecuzione in forma specifica, la tutela preventiva, ecc…) più incisivi ed efficaci da quelli ottenibili dalle corti di common law, che decretano il successo di questa corte.
Inoltre, in considerazione del modello processuale adottato dalla Chancery Court, è opportuno osservare che il cancelliere è per lungo tempo un ecclesiastico, il quale, per la gestione delle pratiche giudiziarie, in breve molto numerose, si avvale di chierici che conoscono bene il diritto canonico e le sue procedure.
Allora, se il processo che si svolge presso le corti di Westminster è caratterizzato fin dalle origini dalla pubblicità, dall’oralità e dalla presenza della giuria, il processo di equità si presenta come segreto, scritto, inquisitorio e senza giuria.
Mentre le corti di common law agiscono prevalentemente sui beni, il cancelliere può agire sui diritti di proprietà anche mediante ordini diretti alle persone, la cui eventuale inottemperanza può essere sanzionata con la pena pecuniaria e soprattutto con l’arresto per contempt, ossia per oltraggio alla corte.
E’ bene avere presente che il rapporto tra i due rami del diritto inglese ha avuto anche momenti di aspro contrasto.
Il conflitto più appariscente è riferibile all’inizio del XVII secolo, in connessione alla contesa fra le tendenze assolutistiche della monarchia, che si appoggia soprattutto alla Chancery Court, e le resistenze del Parlamento, coalizzato invece con le corti di common law.
Tale conflitto si risolve nel 1616, quando Giacomo I Stuart emana un decreto che dichiara la supremazia dell’equity in caso di conflitto.
La supremazia è tuttavia impiegata in maniera moderata da parte di cancellieri politicamente avveduti e ciò contribuisce a garantire la pacifica convivenza tra common law ed equity.

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