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Gerarchia delle fonti giuridiche: le leggi


La legge è, fra le fonti del diritto, quella che la tradizione legata alla rivoluzione e alla codificazione colloca al vertice della gerarchia, dove resta fino alla stagione delle Costituzioni.
Il codice, dal canto suo, è una legge che, nonostante la sua importanza, riveste, sotto il profilo formale, lo stesso valore di qualunque altra legge.
Abbiamo sottolineato, a proposito dei codici, la loro longevità; ma abbiamo anche visto che a tutta una serie di esigenze dettate dallo sviluppo economico, sociale e tecnologico, non rispondono più i codici ma una massiccia legislazione speciale.
D’altra parte, è proprio la rapidità dei cambiamenti che sconsiglia di metter mano a nuovi codici.
Il particolare rapporto che sussiste tra legge speciale e codice è bene illustrato da un esempio tratto dall’ordinamento tedesco: il § 823 del BGB dice che “chi dolosamente o colposamente lede illecitamente la vita, il corpo, la salute, la libertà, la proprietà o un altro diritto altrui, è obbligato verso l’altro al risarcimento del danno da ciò derivante”.
Nel 1909, a seguito dell’aumento dei veicoli a motore, e dei relativi incidenti, viene emanata una legge in base alla quale il conducente e il proprietario sono soggetti a responsabilità oggettiva, salvo che non provino di non aver causato il danno.
La legge limita la responsabilità al risarcimento del danno patrimoniale e stabilisce un tetto massimo.
La vittima può tuttavia instaurare un procedimento ex § 823 per un ammontare illimitato, e anche per danni non patrimoniali, se prova la colpa del danneggiatore.

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