Skip to content

Il processo di adeguamento nel tempo del Code Civil


Dalla struttura del codice, emerge chiaramente che esso è l’archetipo dei codici borghesi emanati nel corso del XIX secolo, e in quanto tale, riflette la struttura economica e sociale del suo tempo.
Per esempio, manca un inquadramento giuridico del rapporto di lavoro, e il diritto di famiglia ruota intorno alla figura del marito/padre.
Eppure, questo codice ha da poco compiuto il secondo secolo di vigenza.
Sorge  in maniera piuttosto naturale una domanda: come può sopravvivere un codice entrato in vigore due secoli fa?
Preliminarmente, si deve considerare che il Code Civil è un monumento della cultura giuridica francese e forse, più in generale, della cultura francese.
Qualche tentativo di affrontare organicamente la riforma è stato fatto, ma è fallito.

Naturalmente, molti sono stati gli interventi adeguatori del legislatore, della giurisprudenza e della dottrina:
a. Legislatore: il diritto di famiglia è stato interamente e profondamente riformato per rispondere alle esigenze dal riconosciuto nuovo ruolo della donna nella società.
Anche in materia di diritto dei contratti è intervenuto il legislatore limitando sempre più l’autonomia contrattuale, sì “da non potersi più parlare di libertà di contrarre e di autonomia contrattuale, così come le avevano intese i redattori del Code” e prevedendo una tutela rafforzata per il contraente debole, lavoratore, conduttore, consumatore.
b. Giurisprudenza: ha contribuito in modo notevole ad adeguare le norme del Code Civil alle nuove esigenze attraverso una interpretazione evolutiva favorita dal particolare livello semantico di alcune disposizioni del codice.
Ad esempio le norme sulla responsabilità extracontrattuale hanno subito, dal 1804, solo modifiche insignificanti.
La facciata del Code è dunque rimasta quella che era, ma il diritto della responsabilità opera nella prassi in modo profondamente diverso.
A fronte della timidezza del legislatore, troviamo una giurisprudenza “creativa”, che sfrutta gli spazi lasciati aperti dal legislatore e supera il criterio tradizionale della colpa, estendendo via via le ipotesi di responsabilità senza colpa al settore degli infortuni sul lavoro a quello dell’esercizio di attività pericolose, a quello dei danni da prodotto.
c. Dottrina: anche la dottrina ha contribuito in maniera crescente all’adeguamento del codice.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.