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La moglie e la concubina nel Kanun


Solo il matrimonio legittimo è considerato degno di protezione giuridica.
L’art. 32 del Kanun, delineando la figura della concubina, stabilisce che la “concubina non gode di alcun diritto nella casa di chi l’ha presa”.
I figli che il convivente ha da lei sono considerati illegittimi e senza diritto ad alcuna parte d’eredità.
Gli eredi sono sempre i figli legittimi, purché maschi, le figlie mai.
Il legame che unisce la famiglia albanese è rappresentato, quindi, non da un legame affettivo, ma da un obbligo giuridicamente vincolante, che impone precisi doveri al marito, alla moglie, ai figli, agli agnati, ai parenti: quest’obbligo è la besa, il giuramento sacrale.

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