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Il carattere contrattualistico del matrimonio

La possibilità di divorzio è il segno fondamentale della tendenza all'affermazione del carattere contrattualistico del matrimonio, specialmente quando di tratta di divorzio-fallimento fondato sulla constatazione del venir meno della loro comunione di vita e di affetti. L'autonomia riconosciuta ai coniugi nel determinare la loro vita fa si che la conseguenza più importante sua la garanzia patrimoniale che questo istituto giuridico può offrire in caso di separazione. Le separazioni giudiziali rappresentano la minoranza. Nella maggior parte dei casi il giudice adotta un atteggiamento astensionistico, sia quando ciò è conseguenza della scelta dei coniugi interessati, che optando per la soluzione consensuale spogliano il giudice del suo potere discrezionale, sia quando il procedimento avendo natura contenziosa, il giudice sarebbe chiamato a dare la soluzione più equa e adeguata al caso concreto. Lo stesso atteggiamento è riscontrabile in caso di divorzio, da un lato perché è pronunciato sulla base di una situazione oggettiva e dall'altro perché i rapporti tra i coniugi si sono assestati. Con la riforma della legge sul divorzio del 1987 è seguita la via della separazione consensuale, anche nella sua dissoluzione la coppia si autoregola. Ma l'autoregolazione è spesso solo apparente; i separati appaiono consapevoli del ruolo determinante svolto dai loro legali, con atteggiamenti differenti tra uomini e donne.
La mediazione familiare è una forma di trattamento del conflitto coniugale alternativa a quella istituzionale. Rappresenta un processo di cooperazione, nel quale un terzo neutrale mantiene la comunicazione tra le parti per raggiungere un accordo, per gestire problemi conseguenti alla rottura matrimoniale.

Tratto da SOCIOLOGIA DEL DIRITTO di Alexandra Bozzanca
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