Skip to content

La Tortura



Tortura: anche in questi tribunali esiste la tortura. Black sostiene che i tribunali romani usano molto poco la tortura, sono molto moderati (per Black la tortura è usata poco anche dall'inquisizione spagnola). Molto più usati dalla tortura stessa sono le minacce della tortura stessa, l'esibizione degli strumenti, lo svestire l'imputato come se lo stessero preparando per la tortura o il suo essere legato. Ci sono ovviamente varie gradazioni di tortura: la leggera, la moderata e la severa; quella leggera è la più utilizzata ed è la tortura della corda, anche qui.
Ci sono varie forme di tortura, anche più blande, come la privazione del sonno. La tortura moderata, utilizzata secondo Black con moderazione da tutti i tribunali, poco frequente nei tribunali romani, più frequente nei tribunali spagnoli, non frequente a Venezia.

In verità la tortura è utilizzata sempre, per lo meno nei tribunali spagnoli, e si vede dal fatto che quando gli inquisitori spagnoli mandano le relaciones de causas alla Suprema, esse vengono respinte perché la tortura non era stata somministrata. C'è quindi una richiesta di utilizzare questa formalità. La tortura è limitata dai manuali degli inquisitori dato che non può essere somministrata a disabili, a persone ferite, a persone troppo giovani o a donne gravide; ci sono vari casi in cui la tortura non si può fare. La tortura ha una funzione giudiziaria speciale, che ha solo lei: quella di costituire la prova del reato, che non è la stessa cosa del far confessare il reato, perché non è fatta per intimorire, per fare in modo che l'imputato spaventato dice ciò che ha fatto, ma è fatta per ratificare la confessione piena che comprende il reato ascritto; tale per cui, dopo che l'hanno somministrata e hanno ottenuto di sapere ciò che volevano, la somministrano formalmente e anche fintamente nel momento conclusivo, quando deve avvenire la ratifica della confessione appena avvenuta.
Una volta ottenuta la confessione sotto tortura, essa viene scritta e riletta in un’udienza successiva all'imputato, il quale molto spesso nega ciò che ha detto; ma quando invece conferma ciò che ha detto, l'imputato viene legato con le mani dietro la schiena e con la corda appesa alla trave, non viene sollevato da terra e in questa posizione egli ratifica la sua confessione. Così la confessione è stata data e ratificata ed è quindi la confessione la prova plena del delitto. La tortura di conseguenza non è facoltativa, non ci sono giudici buoni che non la danno e viceversa, perché la tortura serve per ottenere la confessione e quindi la prova plena che quel reato che viene imputato è stato commesso. La tortura in alcuni tribunali si usa di meno rispetto ad altri; chi resiste alla tortura deve essere liberato anche se questo non è sempre così, quindi ci sono degli abusi da parte del tribunale.
Certi inquisitori lo sapevano che strumento inaffidabile fosse la tortura; Eymerich scrive "la tortura è un fragile e rischioso strumento e spesso incapace di condurre alla verità. (...)". Questa frase di Eymerich somiglia a una frase di Cesare Beccaria, scritta però 400 anni dopo (Beccaria si batté per l'abolizione della tortura e della pena di morte), "il criterio di essa risiede nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti." Beccaria dice che i tribunali si sono trasformati in camere di tortura, camere dei boia, e che è 100 volte meglio liberare un colpevole che condannare un innocente. La tortura è un uso giudiziario che non dipende esclusivamente dalla volontà e dall'inclinazione degli inquisitori, ma piuttosto è imposto dalla procedura e viene utilizzata in maniera abbastanza moderata.

Tratto da STORIA DELL’INQUISIZIONE ROMANA di Federica Palmigiano
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.