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Efficacia probatoria dei libri contabili

CIVILE: CFR ART.2710 C.C.
I libri bollati e vidimati nelle formule di Legge, se regolamente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti esistenti nell’esercizio d’impresa.
FISCALE: CFR ART.52 DPR 633/72 – ART.33 DPR 600/72
I libri, registri, scritture cui è rifiutata l’esibizione in occasione di verifiche, non possono più essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede di accertamento (n.b. deve esserne rifiutata l’esibizione, volutamente…)
La verifica fiscale si sviluppa facendo controlli sui fatti aziendali, su come sono registrati per vedere se tutti i ricavi sono stati contabilizzati e i costi sono idonei a ridurre la base imponibile.
Se si rifiuta l’esibizione il documento non vale più. Rifiutata vuol dire non volerla presentare, ma non perché non si trova il documento, ma perché non si vuole presentare.

Tratto da TECNICA PROFESSIONALE di Valentina Minerva
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