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Evoluzione tecnologica dei libri contabili– ART.2220 C.C.

Le scritture contabili possono essere conservate sottoforma di registrazioni su supporti di immagine … sempre che possono in ogni momento essere leggibili con mezzi messi a disposizione del soggetto che utilizzi detti supporti.
Anche ai fini fiscali è disciplinata la cosiddetta “conservazione digitale ed elettronica”. Si veda da ultimo il D.M. 23/01/2004, ma la tematica è specialistica e l’apprendimento richiede dettagli operativi.
Queste regole servono per poter rendere immodificabili le scritture contabili.
FORMA DIGITALE – ART.2215 BIS C.C.
I libri e le scritture obbligatorie possono essere formati e tenuti con strumenti informatici, detta documentazione deve essere consultabile e riproducibile. Ci sono specifiche modalità per la numerazione progressiva e per la vidimazione. I libri tenuti con strumenti informatici hanno efficacia probatoria (art.2709 e 2710)

Tratto da TECNICA PROFESSIONALE di Valentina Minerva
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