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Soggetto in rete. Diritto all'opposizione e all'oblio


Le strategie di tutela della privacy richiedono una integrazione di strumenti diversi. Deve divenire componente essenziale della privacy il diritto all’opposizione a determinate forme di raccolta e circolazione delle informazioni personali, affiancando alle iniziative individuali anche quelle collettive. Il diritto di non sapere può essere considerato come una specificazione del diritto di opposizione, e, dalla sua formulazione originale in ambito sanitario, può essere esteso a tutte le forme di direct marketing che invadono la sfera privata di un soggetto con informazioni che questo non gradisce.
Deve essere più netto e stringente il principio di finalità, che condiziona la legittimità della raccolta di informazioni personali con la comunicazione all’interessato dei modi di utilizzo delle info raccolte. Deve assumere maggior rilievo il diritto all’oblio, provvedendo che alcune info vengano distrutte o conservate solo in forma aggregata e anonima, una volta che la finalità della raccolta sia stata espletata o sia passato un certo periodo di tempo.
In questi contesti la legge deve assumere una flessibilità che la metta in condizione di rispondere a situazioni diverse e variabili, sia dal punto di vista diacronico (con il passare del tempo si può generare una distanza tra norma giuridica e realtà mutata) che sincronico (l’adattamento riguarda anche situazioni diverse presenti nello stesso momento). Nel frattempo aumentano i soggetti che possono intervenire per la protezione della privacy, data l’impossibilità di controllo di un unico attore.

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