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Libertà del cittadino prima e dopo la Costituzione



La Costituzione. Partiamo dalla Costituzione, vero e proprio spartiacque del vecchio e del nuovo; già nell’art. 2 si ridisegna il baricentro dello Stato, identificando nella persona umana il valore-base del sistema positivo, punto centrale del rapporto fra Stato e singolo. La Carta Costituzionale tace invece sul diritto all’informazione: nessuna traccia, nel lungo art. 21, nonostante il quadro generale dei principi lo rendesse in qualche modo necessario.
Prima della Costituzione. Se la Costituzione ha disegnato il quadro in cui la comunicazione istituzionale ha potuto essere legittimata normativamente, è bene soffermarsi su ciò che l’ha preceduta.
Lo Stato liberale, nato nel 1860 ma con una configurazione costituzionale risalente allo Statuto Albertino del 1848, ha una caratterizzazione autoritaria derivante da una ibridazione dei due sistemi costituzionali: quello francese e quello tedesco; entrambe le potenze identificavano la libertà con la sfera politica. Se la libertà ha significato solo nell’alveo della sfera politica, questa può essere però soppressa ogni volta che il sistema politico (che la rende possibile) è a rischio.
Lo Stato fascista si costruì su questi principi: la libertà è espressa nella legge dello Stato, con la differenza che il sistema fascista abbassò enormemente la soglia qualitativa e quantitativa dei diritti esercitabili.

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Dettagli appunto:

  • Autore: Mario Turco
  • Esame: Teorie e tecniche della comunicazione pubblica
  • Titolo del libro: Teoria e tecniche della comunicazione pubblica. Dallo stato sovraordinato alla sussidiarietà
  • Autore del libro: Rolando
  • Editore: ETAS
  • Anno pubblicazione: 2003

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