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Il bagaglio nel trasporto marittimo


Con il termine bagaglio si definiscono gli oggetti personali che il passeggero porta con sé nel viaggio. Se rientra nei limiti di peso e di volume contrattualmente indicati dal vettore o previsti dagli usi, il corrispettivo è compreso nel prezzo di passaggio. Per la parte eccedente tali limiti di peso o volume, il vettore può pretendere il pagamento di un ulteriore corrispettivo, per il quale bagaglio il passeggero può richiedere l’emissione di un bollettino con indicazione del suo nome e del suo indirizzo, del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di destinazione, del numero e del peso dei colli, del prezzo pagato per il trasporto del bagaglio e dell’eventuale valore dichiarato dal passeggero stesso (il bagaglio viene definito “registrato”, ma non diventa oggetto di un nuovo contratto).
Nel caso in cui il bagaglio non contenga solo effetti personali del passeggero, ma anche cose di altra natura, per quest’ultime il passeggero è tenuto al pagamento del doppio della tariffa prevista per il trasporto di tali cose, oltre al risarcimento dell’eventuale danno subito dal vettore.
Il passeggero è tenuto a ritirare il bagaglio nel luogo convenuto nel contratto di trasporto; se non lo ritira tempestivamente, il vettore può depositarlo a spese del passeggero in luogo idoneo, dandone avviso al passeggero. La disciplina individua 4 tipologie di bagaglio: bagaglio consegnato, bagaglio non consegnato, bagaglio registrato, bagaglio non registrato.

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