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Individuazione e nozione del contratto di trasporto


Il vettore si obbliga a trasferire, verso corrispettivo, persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.): abbiamo quindi un contratto a prestazioni corrispettive nel quale le rispettive obbligazioni tra le parti hanno ad oggetto una prestazione di una somma di denaro e una prestazione del trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro. È irrilevante peraltro l’entità fisica ed economica dell’oggetto del trasporto e la maggiore o minore lunghezza e complessità del trasferimento; inoltre, il trasporto, come l’oggetto di ogni obbligazione, deve avere una utilità patrimoniale, deve essere possibile fisicamente e possibile giuridicamente, altrimenti il contratto è nullo. Può rientrare nell’ambito del contratto anche il trasporto il cui luogo di destinazione coincida con quello di partenza, come per esempio quando il mittente chiede la restituzione della cosa trasportata con ritorno della stessa al luogo di partenza. Restano però escluse dal concetto tecnico di contratto di trasporto tutte le svariate forme di trasporto di energie a distanza e di notizie che avviene tramite trasporto di energie, come il trasporto telegrafico e telefonico di notizie con o senza fili.
Il contratto di trasporto regolato dal c.c. comprende solo quei contratti che hanno ad oggetto cose materiali: infatti l’art. 1683 c.c. prescrive che il mittente deve indicare, tra l’altro, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare. Il fatto che il vettore si obblighi, anziché a trasportare, a far trasportare da altri le merci affidategli dal mittente, non alcun apprezzante rilievo ai fini dell’art. 1678 c.c.: infatti, ciò che qualifica la prestazione del vettore è il fatto che assuma il rischio e la responsabilità del trasporto, non la circostanza che vi provveda direttamente. Oggetto della prestazione tipica assunta contrattualmente dal vettore, è un opus, un facere, che consiste nel prestare le energie necessarie a modificare la posizione di una cosa rispetto allo spazio, sia usando le proprie energie sia le energie proprie come direttrici di trazione non umane. Fa parte della categoria della locatio operis, perché a carico del debitore, cioè il vettore, c’è il rischio della difficoltà del lavoro.

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