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Ritardo di consegna nel trasporto merci ferroviario


Per ritardo di consegna, pur in assenza di perdita o avaria, è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal mittente, ma sono con colpa grave e comunque nei limiti di un quinto del danno stesso per ogni giorno di ritardo, senza superare il risarcimento per perdita totale della merce. In caso di perdita totale o parziale della merce trasportata, il vettore risponde nei limiti del valore dimostrato dall’avente diritto sino a un massimo di 18,08 € per kg lordo di merce mancante. In caso di avaria della merce oggetto del trasporto, il vettore risponde del deprezzamento subito dalla merce trasportata ma senza che si possa superare l’indennità dovuta alla perdita. In caso di perdita, rimborsa per intero o proporzionalmente il corrispettivo del trasporto pagato, esclusa l’imposta. Il valore delle merci si desume dalla fattura o dai prezzi desunti dalle mercuriali del luogo di partenza, in base a quanto indicato dal codice civile. Se la perdita o l’avaria sono causati da dolo o colpa grave del vettore, l’aventi diritto può pretendere di essere risarcito dei danni che provi di avere subito, fino alla concorrenza del doppio dell’indennità massime previste nelle Condizioni generali. Per quanto non previsto dalle Condizioni trova applicazione il codice civile. Il vettore si libera dalla responsabilità se dimostra che il danno è derivato da colpa dell’avente diritto, da un suo ordine, da vizio proprio della merce, da circostanze e cause inevitabili.

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