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Gli impedimenti del vettore


Se l’impedimento della nave si verifica prima dell’inizio del viaggio, l’obbligazione del vettore si estingue, determinando la risoluzione del contratto per impossibilità della prestazione e il conseguente obbligo del vettore di restituire il corrispettivo eventualmente già incassato.
Qualora l’impedimento causato da forza maggiore sopravvenga nel corso del viaggio, interrompendolo, il contratto di trasporto si risolve ma il vettore conserva il diritto al corrispettivo in proporzione al tratto già percorso, oltre al diritto a trattenere l’intero prezzo del biglietto se, in tempi ragionevoli, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su altra nave di caratteristiche analoghe, fornendogli, se compreso, vitto e alloggio. Questo non è un dovere del vettore, ma solo un onere a suo carico se intende trattenere l’intero prezzo del biglietto, poiché non è assolutamente responsabile del danno non imputabile al vettore stesso.
Nel caso in cui la partenza della nave sia ritardata per causa non imputabile al vettore, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto solo oltre un determinato periodo di ritardo, variabile in relazione alla durata e alla tipologia del viaggio. Se il prezzo del passaggio comprendeva vitto e alloggio, sino al momento in cui può optare per la risoluzione del contratto il passeggero ha diritto a riceverli a spese e cura del vettore; quando dichiara risolto il contratto, ha diritto alla restituzione del prezzo già pagato.

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