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L’art. 83 cost.: le intese tra Stato e confessioni

 L’art. 83 cost.: le intese tra Stato e confessioni


È una norma sulle fonti e contiene una riserva di legge nella materia della disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica.
Questa riserva deve essere considerata una riserva di legge formale (nel senso che sono esclusi gli atti aventi forza di legge) rinforzata per procedimento, in quanto l’art. 83 cost. prevede che la disciplina dei rapporti tra Stato e confessione non cattolica debba seguire un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo.
Va chiarito che la norma in esame attribuisce alla confessione il diritto (e non l’obbligo) di chiedere all’autorità competente, il Presidente del Consiglio, di addivenire all’intesa.
Peraltro, il Governo non ha l’obbligo di rispondere in modo positivo alla richiesta di aprire le trattative e non è tenuto a stipulare l’intesa.
Si ritiene invece che, se l’intesa è stata stipulata, il Governo debba presentare al Parlamento il progetto di legge di approvazione della stessa.
Nel nostro ordinamento abbiamo quindi: confessioni con intese; confessioni senza intese i cui rapporti con lo Stato sono disciplinati dalla l. 1159/29 sui culti ammessi; confessioni che vivono come associazioni, riconosciute o non, con fine religioso (sempre che ne assumano la forma civilistica).
Quanto al rapporto tra esistenza/inesistenza dell’intesa e libertà della confessione, secondo la Corte Costituzionale “l’aver stipulato l’intesa prevista dall’art. 83 cost. per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può costituire l’elemento di discriminazione nell’applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di libertà dei cittadini” altrimenti viene ad integrare una violazione del principio affermato nell’art. 81 cost.
Per quanto concerne la natura giuridica delle intese, è ormai superata la tesi che considerava queste ultime come meri atti politici privi di rilevanza giuridica.
L’intesa è il presupposto o condizione di legittimità costituzionale della legge che regoli i rapporti con una confessione.
Il testo del disegno di legge dovrà essere del tutto conforme all’intesa.
Sussiste quindi un vincolo di conformità: la conformità può essere formale o sostanziale.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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