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Le prove, il procedimento probatorio e il processo


La prova è il mezzo di cui si avvalgono le parti e il giudice per rappresentare nel processo un episodio compreso in un tema (il cui perimetro è segnato dai limiti imposti dall’art. 187) e ricostruito in vario modo nel corso delle indagini preliminari, secondo le regole del giusto processo.

Il procedimento probatorio si realizza nei modi e nei tempi imposti dalla legge; ha inizio dalla necessaria posizione del tema di prova. Esso è costituito, innanzitutto, dai fatti principali enunciati nell’imputazione. Può però comprendere anche la posizione di successivi temi di prova: sono quelli riguardanti la specificazione dei fatti principali e l’indicazione e l’indicazione dei fatti secondari. Il procedimento probatorio fissa, inoltre, le condizioni per l’ammissione del perito o del testimone e detta le regole che disciplinano il relativo esame.

Il procedimento probatorio approda a un risultato: la prova --> è prova tanto il fatto rappresentativo (mezzo di prova) quanto il fatto rappresentato (risultato probatorio). Il mezzo di prova serve per la verifica del tema di prova, il risultato probatorio registra l’esito di questa verifica.

Tratto da LE PROVE, IL PROCEDIMENTO PROBATORIO E IL PROCESSO di Gianfranco Fettolini
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