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Le possibili variabili all’elaborazione della prova orale rappresentativa


a) L’atto delle indagini preliminari può trasmigrare dal fascicolo del pm al fascicolo del dibattimento solo eccezionalmente, nei casi previsti dall’art. 500 commi IV e VII (ipotesi di violenza, minoccia o subordinazione al teste, ovvero in base all’accordo delle parti); nei casi previsti dall’art. 512 (sopravvenuta impossibilità di ripetizione degli atti); nelle situazioni disciplinate dall’art. 512bis (se la dichiarazione è stata resa da persona residente al’estero e solo nel caso di assoluta impossibilità di procedere al suo esame dibattimentale).

b) L’eventuale introduzione dei verbali di prove di altro procedimento penale non condiziona il diritto alla prova: resta fermo il diritto delle parti di ottenere l’esame delle persone di cui vengono acquisite le dichiarazioni. Questa la sequenza: la parte deve chiedere l’acquisizione del verbale della dichiarazione resa in altro procedimento; se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa parte o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l’esame (art. 468 comma IVbis).

Tratto da LE PROVE, IL PROCEDIMENTO PROBATORIO E IL PROCESSO di Gianfranco Fettolini
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