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La prescrizione


La prescrizione estintiva. La prescrizione produce l'estinzione del diritto soggettivo per effetto dell'inerzia del titolare di questo diritto, che non l'ha esercitato per un tempo determinato dalla legge. L'estinzione del diritto soggettivo consiste nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

La prescrizione estintiva è un istituto di ordine pubblico
: le norme che stabiliscono l'estinzione del diritto ed il tempo necessario sono inderogabili. Le parti dunque non possono rinunciare preventivamente alla prescrizione. Non è consentita nemmeno la rinuncia fatta mentre è in corso il termine prescrizionale. La rinuncia successiva è diversa una volta verificatasi la prescrizione, è ormai interesse esclusivo del soggetto che ne è avvantaggiato a farla valere o meno. Il servizio della prescrizione estintiva a volte va contro l'etica. La rinuncia alla prescrizione può essere:
1. espressa
2. tacita.

Oggetto della prescrizione. La regola è che tutti i diritti siano soggetti a prescrizione. Ne sono esclusi solo i diritti indisponibili, come quelli che derivano dagli status personali, la potestà dei genitori sui figli minori. Questo accade poiché questi diritti sono attribuiti al titolare nell'interesse generale e costituiscono un potere e un dovere. Anche il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione estintiva perché anche il non uso è un'espressione della libertà riconosciuta al proprietario. Sono imprescrittibili l'azione di petizione d'eredità e l'azione per far dichiarare la nullità di un negozio giuridico. Non sono prescrittibili le singole facoltà che sono contenute nel diritto soggettivo: esse si estinguono se e quando si estingue il diritto soggettivo o il potere di cui costituiscono le manifestazioni.

L'inizio della prescrizione. Il presupposto della prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto soggettivo. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato. Cioè, se il diritto deriva da un negozio sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale, la prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata o il termine ne è scaduto.

Sospensione e interruzione della prescrizione.
La prescrizione presuppone l'inerzia ingiustificata del titolare del diritto: essa non opera quando sopraggiunge una causa che giustifichi l'inerzia stessa così come nel caso in cui l'inerzia stessa venga meno. Vi sono due istituti che riguardano la prescrizione:

La sospensione che è determinata da:
– particolari rapporti che ci sono tra le parti;
– condizione del titolare.
Le cause di sospensione della prescrizione indicate dalla legge sono tassative. Questo perché i semplici impedimenti di fatto non valgono a sospendere il decorso della prescrizione.

L'interruzione, che ha luogo:
– o perché il titolare compie un atto che importa esercizio del suo diritto;
– perché il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell'altrui diritto.
L'interruzione della prescrizione può essere rilevato d'ufficio dal giudice.

Il fondamento dei due istituti è diverso: nella sospensione l'inerzia del titolare del diritto continua a durare, ma è giustificata; nell'interruzione è l'inerzia stessa che viene a mancare. Gli effetti dei due istituti sono molto diversi.

La sospensione spiega i suoi effetti per tutto il periodo per il quale gioca la causa giustificativa dell'inerzia. Può essere paragonata ad una parentesi. Nell'interruzione, invece, facendo venir meno l'inerzia, toglie ogni valore che è trascorso prima di quest'atto.

Durata della prescrizione.
Rispetto alla durata, si distinguono:
1. prescrizione ordinaria; questa trova applicazione in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente, di solito 10 anni. Un periodo più lungo, 20 anni, è stabilito per l'usucapione e per l'estinzione dei diritti reali su cosa altrui. I termini più brevi sono prestiti per altre categorie di rapporti. Casi significativi: diritto di risarcimento del danno conseguente ad un illecito contrattuale che si prescrive in 5 anni. In 5 anni si prescrivono anche i diritti a prestazioni periodiche e i rapporti derivanti da rapporti societari. È annuale la prescrizione dei diritti derivanti da taluni rapporti commerciali come la mediazione. L'azione diretta all'esecuzione del giudicato è soggetta a termine di 10 anni previsto per la prescrizione ordinaria.
2. prescrizione breve.

Le prescrizioni presuntive. Queste hanno fondamento, natura e disciplina radicalmente differente alla prescrizione estintiva; questo perché alcuni rapporti tra privati si basano sul fatto che l'estinzione dell'obbligazione avvenga subito. Quindi, trascorso un breve periodo di tempo, la legge presume che il debito relativo al compenso di dette prestazioni sia stato estinto. Il debitore inadempiente se può avvalersi della prescrizione, è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta prestazione. Le presunzioni possono essere:
1. presunzioni che ammettono prova contraria;
2. presunzioni che non l'ammettono.

Il creditore, il quale ha lasciato trascorrere il periodo di prescrizione può vincerla solo:
1. ottenendo dal debitore una confessione;
2. deferendo un'altra parte del giuramento decisorio; in altre parole, fare ricorso al giudice.

La decadenza. La decadenza produce l'estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo del decorso del tempo esclusa ogni considerazione relativa alla situazione soggettiva del titolare.
La decadenza implica l'onere di esercitare il diritto entro il tempo prescritto dalla legge.

Non si applicano norme relative all'interruzione o alla sospensione. La decadenza è impedita solo se viene esercitato l'atto previsto. Con l'esercizio dell'atto viene meno la ragione della decadenza. La decadenza è prevista anche nell'interesse di uno dei soggetti del rapporto: perciò, può anche essere prevista in un contratto.

La decadenza legale è un istituto che deroga al principio generale.
Le norme della decadenza non vengono applicate per analogia. Questa decadenza viene stabilita con interesse generale ma anche individuale. Se la decadenza è stabilita nell'interesse generale, le parti non possono modificare il regime previsto dalla legge né possono rinunciare alla decadenza che deve essere rilevata d'ufficio.

La decadenza legale è anche stabilita a tutela di un interesse individuale, visto che sono diritti disponibili. Le parti possono modificare il regime e possono anche rinunciare alla decadenza. In questo caso è possibile rinunciare alla decadenza solo perché si tratta di un interesse individuale. Questi principi vengono usati per la decadenza negoziale che è quella stabilita dalle due parti. La possibilità di stabilire decadenza in un contratto presuppone che si abbia ad oggetto uno o più diritti disponibili. Questo per evitare che ci sia la sopraffazione di una delle due parti e vi sia posto un limite alla libertà contrattuale (non ci devono essere ostacoli per l'esercizio del diritto).

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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