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Il possesso

Il possesso (art. 1140)


Il possesso non è un diritto, ma è un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Il possesso è soltanto una situazione di fatto. È la situazione di colui che si comporta, riguardo a un certo bene, come se ne fosse il proprietario.

Possesso pieno e possesso minore. Possiamo avere due tipi di possesso:
1. possesso pieno, se corrisponde all'esercizio del diritto di proprietà;
2. possesso minore, se corrisponde all'esercizio di un diritto.

Gli elementi che caratterizzano il possesso sono due e devono essere presenti contemporaneamente:
1. elemento oggettivo, cioè l'esercizio sul bene del potere di fatto, cioè tener il bene materialmente con sé;
2. elemento soggettivo, cioè la consapevolezza e interesse di esercitare quel potere; quando manca questo elemento allora parliamo di detenzione e non di possesso. Questo elemento è detto anche psicologico.

Il possesso può essere in buona e mala fede. È possessore in buona fede colui che possiede la cosa senza sapere di ledere i diritti di un altro soggetto; è in mala fede il possessore il quale sa che sta possedendo un bene altrui. Queste due situazioni sono soggettive e quindi difficilmente accertabili.

Il possesso può essere acquistato in due modi:
1. a titolo originario; quando prendo possesso di un bene quando magari è stato abbandonato;
2. a titolo derivativo; come prestare. Deriva da un soggetto ad un altro, possesso temporaneo.
Si ha la perdita del possesso quando il possessore cessa di esercitare il potere di fatto sul bene per una qualsiasi causa: per es, se abbandono un terreno che avevo iniziato a coltivare.
Quando restituiamo un qualcosa; quando non esercitiamo il nostro potere.

Il possesso, come il diritto di proprietà, viene tutelato per:
1. assicurare la pace sociale;
2. la legge vuole assicurare anche al proprietario una tutela rapida ed efficace del suo diritto, evitando la procedura per la tutela del diritto di proprietà;

Le azioni possessorie. Vi sono due tipi di azione:
• Azione di reintegrazione: è concessa a qualsiasi possessore che venga spogliato del suo possesso, ed è diretta a reintegrare il possessore nella pienezza del possesso; lo spoglio risulta essere:
= violento;
= clandestino.
• Azione di manutenzione: questa spetta al detentore di un immobile che abbia subito molestie nell'esercizio del suo possesso. Le molestie possono essere:
= di fatto;
= di diritto.

Uno dei principali effetti del possesso è l'usucapione.

L'usucapione è il modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà o di un altro diritto. È necessario che un soggetto possegga un bene di cui non è proprietario per un determinato periodo di tempo.

Per perdere la proprietà sono necessari:
1. il non uso da parte del proprietario;
2. il possesso esercitato da un altro nei modi e nei tempo stabiliti dalla legge.


Il primo elemento dell'usucapione è il possesso ma c'è bisogno anche che esso sia:
1. pacifico;
2. continuo; il possesso deve durare per tutto il tempo stabilito dalla legge perché si compia l'usucapione;
3. non equivoco, è il possesso che si concreta in atti di godimento posti in essere dal possessore.

Non possono usucapire:
1. il detentore;
2. colui che compie atti di godimento della cosa per effetto della tolleranza dell'avente diritto.

• Interruzione: si ha quando il proprietario pone in essere atti collegati all'esercizio del suo diritto; ogni interruzione annulla il periodo di possesso precedente all'atto interruttivo e ne fa iniziare uno nuovo.
• Sospensione: questa arresta provvisoriamente il decorso del termine senza cancellare la rilevanza del tempo già trascorso.

L'usucapione può essere di due tipi:
1. Usucapione ordinaria: si compie di norma in 20 anni; per i beni mobili registrati il termine è di 10 anni, per i beni mobili non registrati il termine è di 7 anni;
2. Usucapione abbreviata: i termini sopra elencati si possono abbreviare solo se il possessore può dimostrare la sussistenza di altri elementi.

La regola “possesso vale titolo” in materia di beni mobili (art. 1153).

La legge dice che colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché esso sia in buona fede al momento della consegna.

I requisiti per applicare questa regola sono:
1. deve esserci acquisto del possesso;
2. deve esistere un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà;
3. la regola non viene applicata ai beni mobili registrati;
4. l'acquirente al momento della consegna della cosa deve essere in buona fede.

I diritti reali minori

Sono quelli diversi dalla proprietà e si distinguono in:
1. diritti reali di godimento su cosa altrui:
= usufrutto, uso, abitazione;
= servitù prediali;
= superficie;
= enfiteusi;
2. diritti reali di garanzia che servono per garantire dei diritti:
= pegno;
= ipoteca;

La superficie (art. 832 in poi).

Questo è il diritto che una persona ha di fare e mantenere sul suolo o sotto il suolo altrui una costruzione di cui essa è proprietaria.

Su uno stesso fondo abbiamo 2 proprietà:
1. la proprietà superficiaria, cioè quella sulla costruzione;
2. la proprietà del suolo, cioè quella del proprietario del terreno;

Il diritto di superficie può essere costituito:
1. per contratto;
2. per testamento;
3. per usucapione;

Si estingue:
1. per scadenza del termine;
2. per consolidazione;
3. per non uso ventennale;
4. per rinuncia.

L'enfiteusi (art. 958 c.c).

Questo è il diritto di utilizzare un fondo altrui percependone i frutti con l'obbligo di migliorarlo e di pagare una prestazione annua in denaro o in natura.
È un diritto reale minore ed è nato nel diritto romano antico prima dell'usufrutto. Questo diritto è di lunga durata, infatti il diritto può essere:
1. perpetuo;
2. temporaneo.
L'enfiteuta può anche riscattare il fondo alla fine del contratto o durante.

Le servitù prediali (art. 1027).


La servitù è la limitazione posta al godimento di un fondo per l'utilità durevole di un altro fondo appartenente ad un proprietario diverso.

Servitù prediale è uguale a: servitù fondiaria.

Caratteristiche:
1. predialità; cioè la limitazione imposta al fondo servente che deve andare a vantaggio del fondo dominante e non a vantaggio del proprietario di quest'ultimo;
2. appartenenza dei fondi a due soggetti diversi; è necessario che i due fondi siano di persone diverse sennò non possiamo parlare di servitù;
3. realità; ad ogni passaggio di persona la servitù segue il bene.

Ogni servitù deve essere trascritta nei pubblici registri immobiliari.

Le servitù possono essere:
1. coattive (o legali): sono quelle che la legge consente di costituire a carico di un fondo anche senza il consenso del proprietario del fondo; (art. 1032)
2. volontarie;

La costituzione delle servitù coattive avviene in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un atto amministrativo. Quelle che vengono costituite volontariamente sono:
1. per contratto, che deve essere stipulato con tutti e due i proprietari; infatti, il contratto in questione deve per forza essere scritto e trascritto nei pubblici registri;
2. per testamento;
3. per destinazione del padre di famiglia;
4. per usucapione.

L'esercizio delle servitù è regolato dal titolo, cioè dall'atto che le ha costituite o dalle modalità mediante le quali sono state acquistate per usucapione. Il principio fondamentale è che esse devono essere esercitate in modo tale da arrecare il minor aggravio possibile per il fondo servente. Le servitù si estinguono:
1. per confusione;
2. per non uso di 20 anni;
3. per espropriazione;
4. per contratto;
5. per rinuncia.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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